Con Circolare 13 gennaio 2020, n. 4, l’INPS ha fornito delle indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
L’Istituto ha precisato che i soggetti a cui è stata rigettata la domanda presentata ai sensi della Legge n. 145/2018, in quanto l’attività era cessata in data anteriore al 1° gennaio 2019, non la devono ripresentare in quanto verrà riesaminata d’ufficio.
L’art. 11-ter, D.L. n. 101/2019 ha, infatti, introdotto una sanatoria per il biennio 2017/2018 per la “rottamazione licenze”, operativa fino al 2016 e resa strutturale dal 1° gennaio 2019 dalla citata Legge.