Si ritiene utile informare che il 30 settembre u.s., è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della circolare ministeriale, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L'avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per "produttore iniziale", si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti vale a dire coloro che a seguito di tali operazioni ne modificano la natura rendendoli pericolosi). Una differenza sostanziale perché per i "produttori iniziali" il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i "nuovi produttori" l'operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del DL n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi e non anche quelli in conto proprio (articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006). Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l'articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
Viene chiarito che le procedure previste dall'articolo 14, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, anche da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese di operatività del Sistri, vale a dire per tutto ottobre, i soggetti obbligati sono tenuti, oltre che agli adempimenti specifici del Sistri, anche a compilare i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal 31° giorno successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema, vale a dire dal 2 novembre 2013 (per i soggetti obbligati dal 1 ottobre 2013) e dal 4 aprile 2013 (per i soggetti obbligati dal 3 marzo 2014).
Inoltre, sempre per i primi 30 giorni di operatività, le imprese sono obbligate alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto, adempimenti sanzionati da oggi così come lo erano fino a ieri.
In considerazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E' opportuno segnalare che l'articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, prevede in ogni caso che l'irrogazione delle sanzioni Sistri per le violazioni di cui all'articolo 260 bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare allegata.