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Società di capitali, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust – obbligo di comunicazione della titolarità affettiva entro l’11 dicembre 2023

Il D.Lgs. n.231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, impone ai soggetti interessati l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.

 

Chi è il Titolare Effettivo
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

 

Chi è obbligato alla comunicazione
L’obbligo riguarda le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome), Trust e istituti giuridici affini al Trust.
La Titolarità effettiva delle imprese deve essere comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente dal legale rappresentante.

 

Entro quando
Il 09 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 il Decreto Ministeriale del 29/09/2023 che attesta l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi.
Dal 10 ottobre 2023 i soggetti tenuti all’adempimento pubblicitario della titolarità effettiva hanno tempo fino all’11 dicembre 2023 per presentare apposita pratica telematica al Registro delle Imprese.

 

Variazioni
L'obbligo informativo riguarderà anche le variazioni di titolarità effettiva, da eseguirsi entro 30 gg dalla variazione, ed è previsto che, anche in assenza di variazioni, annualmente venga effettuata comunicazione di conferma dei dati entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dalla data dell'ultima comunicazione della variazione o dall'ultima conferma.

 

Nuove costituzioni
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sopra richiamato (quindi successiva al 29/09/2023), provvedono alla comunicazione del Titolare Effettivo entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione del Titolare Effettivo entro trenta giorni dalla loro costituzione.

 

A chi rivolgersi per la pratica
Le figure interessate da tale normativa devono attivarsi urgentemente, laddove non l’avessero giù fatto, con il loro professionista incaricato a seguire la contabilità (es. commercialista o Associazione)


Per informazioni:
Rag. Marco Zadro 0434/549449

 

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