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Speranza firma nuova ordinanza: dall'11 gennaio 2021 FVG in area GIALLA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è riunita l'8 gennaio 2021, ha firmato nuove Ordinanze che saranno in vigore dal 10 al 15 gennaio e che collocano in area arancione solo le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.


Pertanto il Friuli Venezia Giulia, DAL 10 AL 15 GENNAIO sarà in AREA GIALLA

 

Riportiamo di seguito le principali misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per la ZONA GIALLA, con le integrazioni del DL 5 gennaio 2021 e dell'ordinanza regionale FVG n. 45/PC:

 

SPOSTAMENTI

  • Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 (con spostamenti solo con autocertificazione);
  • Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono permessi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • è fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

RISTORAZIONE - ALBERGHI

  • consentita l’attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ..) dalle ore 5 alle 18; consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; obbligo di rispettare le linee guida riportate nell’allegato 9 - SOLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro;
  • consentito asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti - consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata;
  • consentite le attività delle mense e del catering continuativo;
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.


COMMERCIO

  • obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, garantire ingressi dilazionati e sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni; obbligo di rispettare le misure previste negli allegati 10 e 11;
  • obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
  • dal 4 dicembre al 15 gennaio nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

SOLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA:

  • in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
  • è fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

ALTRE ATTIVITA'

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
  • Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • Impianti sciistici chiusi dal 4/12 al 17/1 (come da Ordinanza MdS – Comunicato 2/2021);
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Chiusi cinema teatri musei e mostre;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
  • Consentito svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Ricordiamo che le misure previste dal DPCM 3 dicembre, dal Decreto Legge 1 del 5.1.2021 e dall'ordinanza regionale FVG n. 45/PC sono in vigore fino al 15 gennaio 2021.

 

Invitiamo a non allentare le misure di prevenzione e ricordiamo che, la mancata osservanza delle misure è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e l'immediata chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

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