Per quanto riguarda il "Superbonus del 110%" e le detrazioni spettanti per altri interventi edilizi - quali recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - l'art. 121 del decreto "Rilancio" concede, al soggetto beneficiario, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di "sconto", praticato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, oppure, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
Per usufruire del beneficio, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento dell'8 agosto 2020, ha stabilito la data del 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, quale termine ultimo per l'invio telematico, alla medesima Agenzia, della comunicazione riguardante l'opzione in questione.
Tuttavia, limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2020, il citato termine per la comunicazione delle opzioni era stato prorogato al 31 marzo 2021.
Ora, considerato che il decreto "Sostegni" ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni in argomento, con il Provvedimento del 30 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021, il termine ultimo per l'invio di tali comunicazioni.