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News

Validità certificazioni emesse da Stati Terzi

L’ordinanza del Ministero della Salute del 14.12.2021, ha prorogato fino al 31 gennaio 2022 le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021, concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri.

 

In particolare, ricordiamo che sono valide su tutto il territorio italiano le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele, India, Brasile, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) .

 

Le certificazioni possono essere esibite in formato cartaceo o digitale e permettono l’accesso ad attività e servizi che richiedono il possesso della Certificazione verde COVID-19, secondo la normativa in vigore.
Si rammenta infatti che con l’app VerificaC19 è possibile verificare solo le certificazioni italiane e quelle degli stati dell’Unione Europea conformi ai regolamenti europei.

 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, rilasciate dagli Stati Terzi, per il loro utilizzo sul territorio italiano, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
  • data/e di somministrazione del vaccino;
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Dovranno inoltre essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità̀ dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano


Le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, rilasciate dagli Stati Terzi, per il loro utilizzo sul territorio italiano, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
  • informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Dovranno inoltre essere accompagnate da una traduzione giurata.
La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano

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