L’art. 5 del decreto legge 179/2012, pubblicato sulla G.U. dello scorso 19 ottobre e in vigore dal giorno successivo, ha esteso l'obbligo di comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC - anche alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto già previsto per le società, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.