Durante l’iter di conversione del DL 127/2021, che ha introdotto l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa nel settore privato, è stata inserita, all’art. 3, comma 5, una disposizione che consente ai lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 venendo conseguentemente esonerati dai relativi controlli da parte del datore di lavoro.
Subito dopo l’approvazione, in prima lettura del DDL di conversione, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione formale evidenziando le seguenti criticità:
Da ultimo, il Garante ha sottolineato che “la conservazione dei certificati imporrebbe l'adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri”.
Questo è l’aspetto sul quale è necessario che i datori di lavoro pongano attenzione per decidere se aderire o meno all’eventuale richiesta dei propri dipendenti di consegnare copia del green pass.
Ricordiamo anzitutto che la disposizione prevede unicamente la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare” il certificato verde, ma non la possibilità per il datore di lavoro di richiederne la consegna, né l'obbligo di accettare la richiesta.
Pertanto, le imprese hanno la possibilità di valutare l'opportunità o meno di dare attuazione alla disposizione citata, considerato che:
Le imprese che dovessero optare per l’acquisizione di copia della certificazione, per rispettare la normativa vigente in materia di privacy, dovranno comunque:
Spetterà infine alle imprese, in assenza di indicazioni ufficiali, individuare le procedure operative che intenderanno adottare in sede di raccolta dei certificati (richiesta preventiva del dipendente, busta chiusa/forma cartacea, conservazione dei certificati in armadi chiusi a chiave o in database salvato in locale, etc.) e, conseguentemente, adeguare le misure di sicurezza al rischio connesso al tipo di trattamento effettuato.