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News

Aggiornamento Registro Imprese mediatori e agenti di commercio dopo la scadenza del 30 settembre 2013

Come noto, il 30 settembre 2013 per i mediatori, gli agenti e rappresentanti di commercio, i mediatori marittimi e gli spedizionieri sono scaduti i termini fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'iscrizione nel Registro imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nel soppresso Ruolo.

 

A seguito delle segnalazioni di numerose CCIAA e associazioni di categoria, il Ministero, preso atto che alla scadenza numerosi soggetti iscritti negli ex Ruoli non avevano effettuato l'aggiornamento previsto, ha dettato specifiche disposizioni per la Camere di Commercio, contenute nella Circolare 3662/C del 10.10 u.s., in forza della quale:

 

- le imprese in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non abbiano provveduto entro il 30 settembre 2013 a regolarizzare la posizione, saranno assoggettate al procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività,  mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro imprese;

 

- alla medesime imprese verrà assegnato un congruo termine (di almeno 30 giorni) per aggiornare la propria posizione, sempre telematicamente inviando gli appositi modelli;

 

- in difetto di regolarizzazione, scaduto detto termine all'impresa verrà imposto il divieto di prosecuzione dell'attività che, ove disatteso, comporterà l'applicazione delle sanzioni per esercizio abusivo dell'attività;

 

- nel caso in cui l'impresa provveda nel termine concesso a richiedere la regolarizzazione della propria posizione, la richiesta verrà accettata con assoggettamento, oltre che ai normali diritti di segreteria, al pagamento delle sanzioni amministrative REA (€ 10,00 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata entro il 30 ottobre p.v., di € 51,33 per ogni legale rappresentante se la pratica viene inviata oltre il 30/10 p.v. ma sempre nel rispetto del termine concesso dalla Camera di commercio);

 

- sino alla ricezione da parte delle imprese del provvedimento di avvio del procedimento di inibizione, le stesse potranno presentare spontaneamente la domanda di regolarizzazione, sempre con applicazione della sanzione amministrativa REA.

 

Quanto sopra non varrà per le imprese che versino in stato di liquidazione o fallimento, salvo specifiche autorizzazioni, o inattive alla data del 12 maggio 2012 e che non abbiano aggiornato entro il 30 settembre 2013 la posizione al REA.

 

Si ricorda infine che i soggetti inattivi al 12 maggio 2012 che non abbiano aggiornato la posizione entro il 30 settembre 2013, sono decaduti dalla possibilità di iscrizione nell'apposita Sezione REA. Tuttavia, nei quattro anni
successivi al 12 maggio 2012 per gli ex mediatori o nei cinque anni successivi per gli ex agenti e rappresentati, potranno far valere la pregressa iscrizione al soppresso Ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell'attività.

 

Invitiamo le imprese che ad oggi non hanno ancora effettuato tale aggiornamento, a regolarizzare quanto prima la propria posizione

Per ulteriori informazioni:

Francesco Turrin 0434.549414 - Valentina Gobbo 0434.549415

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