L'Inps ha fornito chiarimenti sulla compatibilità fra titolarità di cariche sociali nell'ambito di una società di capitali ed attività di lavoro subordinato svolta per la medesima società, con particolare riferimento alla figura di amministratore di società, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla materia.
Al riguardo, viene infatti sottolineato, per questa specifica carica sociale, che la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone, caso per caso, l'accertamento delle seguenti condizioni:
- il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, deve essere affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- deve essere fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite. Non rientra, in ogni caso, in tali fattispecie la figura dell'"amministratore unico" in quanto lo stesso è detentore del potere di esprimere da solo la volontà dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.