A decorrere dall’1.1.2014, le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale (art. 1, comma 1 del D.M. 7.2.2014 n. 79141), con media occupazionale maggiore di 15 dipendenti sono tenute al versamento di un contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti).
Tale contributo è per 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del lavoratore.
Il Decreto citato non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale, ma ne prevede l’istituzione per “le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.
Pertanto, restano escluse dal Fondo, per i settori rappresentati da Confcommercio, le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, che già fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Per quanto riguarda il requisito dimensionale, deve mensilmente essere effettuata la verifica del superamento dei 15 dipendenti con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Ai lavoratori dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione, interessati a riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario in relazione alle medesime causali previste in materia di Cig e Cigs, ad esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.
Entro il 17.11.2014 dovrà essere versato il contributo “corrente”, relativo al periodo di paga ottobre 2014. Per i contributi arretrati (gennaio-settembre), la scadenza è il 16.12.2014.-
Nonostante i chiarimenti forniti dall’INPS, restano ancora numerosi dubbi da sciogliere e, pertanto, Vi terremo puntualmente informati.