Sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 16-4-2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, n.38, recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Si tratta del Regolamento previsto dall'articolo 24, comma 421, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con cui sono disciplinate le modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio.
Il provvedimento interviene in materia di rivendite e patentini che abilitano all'attività di vendita dei tabacchi lavorati, nel rispetto del regime particolare che regolamenta il settore il quale deve essere compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza ma, soprattutto, della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori.
Infatti, proprio per contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, il Regolamento si propone di "prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione".
Per perseguire tale finalità sono stati adottati criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, anche attraverso l'introduzione di distanze minime e quote di mercato, che sono normalmente considerati anticoncorrenziali per tutte le altre attività economiche.
La salvaguardia della salute pubblica, che rappresenta un motivo imperativo di interesse generale che giustifica l'introduzione di limiti all'apertura di attività nonché il particolare regime di Monopolio Statale e di tassazione a cui sono assoggettati i tabacchi, rende dunque possibile evitare il sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita.
Sullo schema di provvedimento è intervenuto lo stringatissimo parere favorevole della Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 24 gennaio 2013.
Si sintetizzano di seguito i principali contenuti del Regolamento in oggetto.
La vendita al pubblico di tabacchi lavorati e' effettuata per mezzo di rivendite suddivise in:
Rivendite ordinarie
I parametri numerici relativi alle nuove rivendite ordinarie prevedono il rispetto delle seguenti distanze minime dalle tabaccherie già esistenti:
Nei comuni fino a 10.000 abitanti non può essere aperta una nuova rivendita se è già presente una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina in esercizio risulti distante oltre 600 metri. Il calcolo della distanza minima è previsto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Ulteriori parametri numerici riguardano anche le quote di aggi realizzati.
Non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine (poste a una distanza inferiore ai 600 metri) a quella da istituire non e' pari o superiore a:
Sono stabiliti inoltre aggi virtuali in caso che una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore o inferiore a 600 metri.
Può essere revocata l'istituzione di rivendite sperimentali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (assegnate agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare) nell'interesse del servizio, nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di fatturato sopra espressi.
Le rivendite ordinarie, inoltre, potranno essere istituite tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana, tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda nonchè delle istanze di trasferimento.
Per il raggiungimento di tale obiettivo gli uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo: dei punti vendita già esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute; della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta e organizzata in modo da garantire l'efficacia dei controlli a tutela dei minori; dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito.
Gli articoli 10, 11 e 12 trattano rispettivamente dei trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie, del procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie e dei trasferimenti per causa di forza maggiore.
Rivendite speciali
Le rivendite speciali sono istituite all'interno di particolari strutture, hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante e sono prive di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via. Non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.
L'Agenzia delle Dogane valuta l' opportunità di istituire tali rivendite per soddisfare concrete e particolari esigenze di domanda da valutare in ragione:
dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona; del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona. Possono essere istituite rivendite speciali all'interno di:
stazioni ferroviarie; stazioni automobilistiche e tranviarie; stazioni marittime; aeroporti; caserme; case di pena; altri luoghi stabiliti dall'Agenzia delle Dogane. Quanto a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Dogane si riserva la discrezionalità di individuare altre localizzazioni possibili, se riscontra un'esigenza di servizio non copribile da rivendite ordinarie e patentini, nelle seguenti strutture:
Le rivendite speciali a carattere stagionale non possono operare per più di otto mesi all'anno.
Quanto all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali, gli articoli 3 e 5 del Regolamento in oggetto contengono istruzioni dettagliate circa le modalità di presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane, unitamente alla documentazione da allegare.
Distribuzione di carburanti
L'articolo 6 contiene disposizioni per la vendita tabacchi lavorati presso i distributori di carburante, nonché le modalità di presentazione delle domande all'Agenzia delle Dogane con i documenti necessari.
E' consentito istituire una rivendita nel rispetto dei criteri numerici relativi alle distanze minime e alle quote di aggio citati, nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburantI2.
Sono definiti locali chiusi all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti quelli dedicati:
In caso di impossibilità di aprire una rivendita di tabacchi per mancato rispetto dei criteri dimensionali nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.
Patentini
Gli articoli 8- 10 trattano dei patentini, delle modalità di richiesta, rilascio e rinnovo degli stessi.
I patentini sono rilasciati nei casi in cui il servizio di vendita di tabacchi lavorati ha carattere di complementarietà e costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
I patentini possono essere istituiti presso:
Gli Uffici competenti, ai fini del rilascio del patentino valutano una serie di elementi tra cui:
Per un maggiore approfondimento, si rimanda alla lettura del testo allegato alla presente nota informativa