Questo sito web utilizza i cookie

Sul sito ci sono cookies tecnici e di terze parti profilanti per i quali abbiamo bisogno di un tuo consenso all'installazione. Leggi al nostra Cookie policy

News

Aperture e trasferimenti di rivendite Tabacchi: in vigore le nuove regole

Sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 16-4-2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del  21 febbraio 2013, n.38, recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

 

Si tratta del Regolamento previsto dall'articolo 24, comma 421, del Decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  con cui  sono  disciplinate le modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio.

 

Il provvedimento interviene in materia di rivendite e patentini che abilitano all'attività di vendita  dei tabacchi  lavorati, nel rispetto del  regime  particolare che regolamenta il settore il quale deve essere compatibile con gli interessi pubblici  della  tutela  della concorrenza  ma, soprattutto, della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Infatti, proprio per contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata  sul territorio  con  l'interesse  pubblico  della  tutela  della  salute,  il Regolamento si propone di  "prevenire e controllare ogni ipotesi  di  offerta  di tabacco al pubblico che non sia giustificata  dall'effettiva  domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la  sua naturale quantificazione". 

 

Per perseguire tale finalità sono stati adottati criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, anche attraverso l'introduzione di distanze minime e quote di mercato, che sono normalmente considerati anticoncorrenziali per tutte le altre attività economiche.

 

La salvaguardia della salute pubblica, che rappresenta un motivo imperativo di interesse generale che giustifica l'introduzione di limiti all'apertura di attività nonché il particolare regime di Monopolio Statale e di tassazione a cui sono assoggettati i tabacchi, rende dunque possibile evitare il sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita.

 

Sullo schema di provvedimento è intervenuto lo stringatissimo parere favorevole della Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 24 gennaio 2013.

 

Si sintetizzano di seguito i principali contenuti del Regolamento in oggetto.

La vendita al pubblico di tabacchi lavorati  e' effettuata per mezzo di rivendite suddivise in:

  • rivendite ordinarie; 
  • rivendite  speciali; 
  • patentini.

 

Rivendite ordinarie

I parametri numerici relativi alle nuove rivendite ordinarie prevedono il rispetto delle seguenti distanze minime dalle tabaccherie già esistenti:

  1. metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  2. metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
  3. metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

Nei comuni fino a 10.000 abitanti non può essere aperta una nuova rivendita se è già presente  una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina  in esercizio risulti distante oltre 600 metri. Il calcolo della distanza minima è previsto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

Ulteriori parametri numerici riguardano anche le quote di aggi realizzati.

 

Non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine (poste a una distanza inferiore ai 600 metri)  a quella da istituire non e' pari o superiore a:

  1. euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  2. euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
  3. euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

Sono stabiliti inoltre aggi virtuali in caso che  una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore o inferiore a 600 metri.

Può essere revocata l'istituzione di  rivendite sperimentali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (assegnate agli  invalidi di guerra, vedove  di  guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare)  nell'interesse del servizio,  nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di fatturato sopra espressi.

Le rivendite ordinarie, inoltre,  potranno essere istituite tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana,  tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda nonchè delle istanze di trasferimento.

Per il raggiungimento di tale obiettivo gli uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo:  dei punti  vendita già esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute;  della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta e organizzata in modo da garantire l'efficacia dei controlli a tutela dei minori;  dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito.

Gli articoli 10, 11 e 12  trattano  rispettivamente dei trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie,  del procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie e dei trasferimenti per causa di forza maggiore.

 

Rivendite speciali

Le rivendite speciali  sono istituite all'interno di particolari  strutture,  hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante e sono prive di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via. Non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.

L'Agenzia delle Dogane valuta l' opportunità di istituire  tali  rivendite per soddisfare  concrete e particolari esigenze di domanda  da valutare in ragione:

dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona; del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona. Possono  essere istituite rivendite speciali all'interno di:

stazioni ferroviarie; stazioni automobilistiche e tranviarie; stazioni marittime; aeroporti; caserme; case di pena; altri luoghi  stabiliti dall'Agenzia delle Dogane. Quanto a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Dogane si riserva la discrezionalità di individuare altre localizzazioni possibili, se riscontra un'esigenza di servizio non copribile da rivendite ordinarie e patentini, nelle seguenti strutture:

  • sale Bingo;
  • bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
  • strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
  • stazioni metropolitane;
  • ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • centri commerciali, qualora sussistano esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta e non risulti possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria.

 

Le rivendite speciali a carattere stagionale non possono operare per più di otto mesi all'anno.

Quanto all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali, gli articoli 3 e 5 del Regolamento in oggetto  contengono istruzioni dettagliate circa le modalità di presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane, unitamente alla  documentazione da allegare.

 

Distribuzione di carburanti

L'articolo 6 contiene   disposizioni per la vendita tabacchi lavorati presso i distributori di carburante, nonché le modalità di presentazione delle domande all'Agenzia delle Dogane con i documenti necessari.

E' consentito istituire una rivendita nel rispetto dei criteri numerici relativi alle distanze minime e alle quote di aggio  citati,  nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburantI2.

Sono definiti locali  chiusi  all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti quelli   dedicati:

  • esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati con superficie utile minima di 30 metri quadrati;
  • alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione, con superficie non inferiore a 50 metri quadrati.

 

In caso di impossibilità di aprire una rivendita di tabacchi per mancato  rispetto dei criteri dimensionali nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.

 

Patentini

Gli articoli 8- 10 trattano dei patentini,  delle modalità di richiesta,  rilascio  e rinnovo degli stessi.

I  patentini sono rilasciati nei casi in cui il servizio di vendita di tabacchi lavorati ha  carattere di complementarietà e costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.

I patentini possono essere istituiti presso:

  • pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
  • alberghi;
  • stabilimenti balneari;
  • sale "Bingo";
  • agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
  • esercizi dediti esclusivamente al gioco3;
  • bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.

Gli Uffici competenti, ai fini del rilascio del patentino valutano una serie di elementi tra cui: 

  • la distanza dell'esercizio dalla rivendita piu' vicina, comunque non inferiore a 100 metri;  
  • la redditività dell'esercizio prodotta negli ultimi due anni;
  • l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina, eccetera.

Per un maggiore  approfondimento, si rimanda alla lettura del testo allegato alla presente nota informativa

  • Logo Pordenone Turismo
  • Logo Centro anch'io
  • Logo Camera commercio
  • Logo Pordenone With Love
  • Logo 50 e Più Enasco
  • Logo ConfidiFriuli
  • Logo EBT
  • Logo ARAG
  • Logo CATT FVG
Associazione delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo ASCOM - CONFCOMMERCIO
Imprese per l'Italia della provincia di Pordenone