Con Risposta 21 gennaio 2020, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per apparecchi di intrattenimento/divertimento installati in luoghi pubblici. In particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 10 maggio 2019, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tra cui le prestazioni rese mediante apparecchi di intrattenimento/divertimento (senza vincita in denaro) installati in luoghi pubblici, circoli o associazioni (art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 696/1996);
- le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lett. a), TULPS e VLT (apparecchi che consentono vincite di denaro) costituiscono compenso esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6), Decreto IVA. L’articolo 22 del medesimo decreto IVA consente di non emettere fattura con riferimento, tra l’altro, alle "[...] operazioni esenti indicate ai n. da 1) a 5) e ai n. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10", con esclusione quindi delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6). Di conseguenza, tali compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi e quindi non devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Tali tipologie di corrispettivi devono essere annotate nel relativo registro ma senza alcun obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Fonte Notiziario Seac