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Apparecchi per gioco lecito e Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità 2013 ha modificato l’articolo 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).


Tra gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito, di cui al comma 7 dell’art. 110, vengono inseriti anche:


• quelli meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, gettone, o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la fine della partita;


• quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.


La disposizione prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, sia emanato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un regolamento con cui sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 Tulps e la loro regolamentazione amministrativa, compresi anche i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta tali da garantire un’effettiva diversificazione della offerta di gioco.


Sono ammessi come premi soltanto oggetti di modico valore o tagliandi, le cui regole tecniche dovranno essere definite nell’ambito del decreto menzionato.


In ogni caso essi saranno utilizzabili soltanto per l’acquisizione di premi non convertibili in denaro, o di nuove partecipazioni ai giochi all’interno del punto vendita.


È disposto che tali apparecchi non possano essere impiegati nell’ambito di manifestazioni a premi.


Gli apparecchi utilizzati nel corso del 2012 come veicoli di manifestazioni a premi, possono essere regolarizzati, con modalità da definire nel decreto, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, o di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale.


La disposizione stabilisce una sanzione tra 1.500 e 15.000 euro per chiunque, in assenza di autorizzazione, distribuisca o installi apparecchi o congegni di intrattenimento disciplinati dai commi 6 e 7 dell’articolo 110 Tulps, o comunque ne consenta l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni.


La sanzione è invece variabile tra 5.000 e 50.000 euro per chi distribuisca, installi o comunque consenta l’uso, nei medesimi luoghi, di videoterminali non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 6, lettera b) dell’art. 110, e alle relative disposizioni attuative.

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