Com'è noto, l'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011 (decreto "SalvaItalia"), convertito nella legge n. 214/2011, ha previsto l' incremento del contributo dovuto dagli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti di 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 e, per gli anni successivi, di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino al raggiungimento dell'aliquota del 24 per cento.
Con l'anno 2018, è stata già raggiunta l'aliquota contributiva del 24% (per i titolari), ridotta al 21,45% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, in quanto per tali soggetti l'aliquota contributiva continua a subire un incremento annuale dello 0,45%.
Resta, altresì, invariata l'aliquota dello 0,09% (da sommare alla predetta contribuzione) destinata al finanziamento degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi, stabilita in via strutturale per effetto della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018).
Ciò premesso, rendiamo noto, sulla scorta delle istruzioni emanate dall'INPS, i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione pensionistica dei commercianti per l'anno 2019.
CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO
Reddito minimo annuo imponibile:
- euro 15.878,00 (minimale annuo degli operai del commercio incrementato di euro 671,39 ai sensi dell'art. 6 della legge 415/1991).
Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:
- 24,09% per titolari e collaboratori
- 21,54% per collaboratori di età non superiore a 21 anni
Contributo annuo minimo:
- euro 3.832,45 (di cui 7,44 per maternità) per titolari e collaboratori
- euro 3.427,56 (di cui 7,44 per maternità) per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Contributo annuo minimo:
- euro 319,37 (di cui 0,62 per maternità) per titolari e collaboratori
- euro 285,63 (di cui 0,62 per maternità) per collaboratori di età inferiore a 21 anni.
Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno.
CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2019 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2019.
Per l'anno 2019, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
- 24,09 per cento del reddito fino ad euro 47.143,00 (tetto pensionistico);
- 25,09 per cento del reddito oltre euro 47.143,00 e fino al massimale della gestione pari a euro 78.572,00;
Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte rispettivamente al 21,54 per cento ed al 22,54 per cento.
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il predetto massimale della gestione pari ad euro 78.572,00 deve essere rapportato a mese.
Si ricorda che il predetto massimale di gestione non opera per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell'assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. In questo caso, il massimale annuo da prendere a riferimento ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è pari, nel 2019, ad euro 102.543,00.
Il massimale annuo suddetto non è frazionabile a mese.
Si ricorda che per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall'effettiva distribuzione degli stessi. Resta salvo anche in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo.
SALDO CONTRIBUTI ANNO 2019
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno 2019 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla "totalità dei redditi d'impresa" realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi, nell'anno 2020.
Ricordiamo, altresì, che qualora i redditi denunciati per l'anno 2019 (mod. unico 2020) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2018, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORI
L'INPS ricorda che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
- nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
- nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del reddito complessivo d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.
CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA'
A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è stato fissato in euro 0,62. Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione pensionistica commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi relativi al minimale.
AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO
Gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitino l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito. In ogni caso, devono maggiorare l'importo contributivo mensile di euro 0,62 per le prestazioni di maternità.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
La legge di bilancio 2019 non ha apportato modifiche a quanto già previsto in ordine al regime agevolato introdotto dalla legge 190/2014, che si considera pertanto prorogato anche per l'anno in corso.
Si ricorda che tale regime, cui si accede facoltativamente presentando apposita domanda, prevede una riduzione contributiva del 35%.
Per i soggetti già beneficiari del citato regime nel 2018, lo stesso cessa soltanto dietro espressa rinuncia dell'interessato.
Per coloro, invece, che abbiano intrapreso una nuova attività d'impresa nel 2018 e che vogliano aderire a tale regime per il 2019, è necessaria la comunicazione della propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA'
Anche per il 2019 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, possono, a richiesta, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.
TERMINI DI PAGAMENTO
I contributi devono essere versati alle seguenti scadenze:
- versamento rate sul minimale: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020;
- versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2019 e saldo 2018): entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.
Si ricorda, al riguardo, che i modd. F24 con i dati e gli importi per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere visualizzati e stampati, in formato PDF, dai commercianti o dai loro intermediari, accedendo al "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" nell'opzione "Dati del mod. F24".