Si precisa che, in riferimento a quanto pubblicato sulla stampa odierna, la pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia annulla le comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Pradamano e Ronchi dei Legionari, in ordine al ripristino dell’obbligo delle chiusure di tutte le attività commerciali in alcune giornate festive.
La sospensiva ha efficacia solo per il soggetto che ha presentato ricorso e nei Comuni che sono stati chiamati in causa.
Allo stato attuale pertanto, permane l’obbligo di chiusura del 1° novembre come previsto dalla L.R. 29/2005 e successive modifiche.
Vista la chiusura degli uffici per il giorno 31 ottobre, in caso di necessità telefonare ai numeri 338-6343663 - 335-1215179
Riportiamo di seguito il testo della nostra news esplicativa del 30/09/2016
Entra in vigore con il 1° ottobre 2016 l’obbligo di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa così come previsto dall’art. 29 della L.R. 29/2005.
Sono state inserite infatti circa 6 mesi fa dalla L.R. 4/2016 10 giornate di festività in cui tutti i negozi della Regione (Ipermercati e Centri commerciali compresi) dovranno essere chiusi, ad eccezione di quelli che operano nei territori di Lignano e Grado, le uniche due località a prevalente economia Turistica sopravvissute al taglio dell’elenco compreso nella
precedente L.R. 29/2005, che potranno restare aperti.
Le giornate previste di chiusura obbligatoria saranno quindi:
1° GENNAIO
2 GIUGNO
PASQUA
15 AGOSTO
LUNEDI’ DELL’ANGELO
1° NOVEMBRE
25 APRILE
25 DICEMBRE
1° MAGGIO
26 DICEMBRE
Nonostante quindi il Governo abbia impugnato il Testo normativo Regionale, poiché non si è ancora pronunciato in merito, l’articolo 29 della L.R. 29/2005 entra ufficialmente in vigore e di conseguenza la prima chiusura totale è fissata al 1° novembre 2016.
Considerato che la sanzione amministrativa minima applicata è di € 6.000,00 e può salire, a seconda della metratura sino ad € 36.000,00, Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla chiusura obbligatoria.
Sono escluse dall’applicazione della norma le seguenti categorie di esercizi: Farmacie, Rivendite di generi di monopolio, Esercizi interni alle strutture ricettive, Punti vendita della stampa quotidiana e periodica, Esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento, Librerie, Impianti di distribuzione carburante, Spacci artigianali e industriali, Autoconcessionarie in occasione di campagne promozionali, Rivendite di fiori.
Qualora dovessero esserci nel frattempo novità in merito all’impugnazione del Governo, sarà premura della scrivente Associazione comunicarvelo tempestivamente.