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Attività di somministrazione poste all'interno di una sala giochi

Con una recente nota il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso il parere del Ministero dell'Interno del 12 luglio 2013 sulla possibilità, nell'ambito di una sala giochi, di concedere in affitto la sola gestione del bar interno ad un soggetto diverso dal titolare della licenza ex art. 86 del TULPS.

 

Nel merito, il Ministero dell'interno ha specificato che, poiché la legge 287/91 art. 5, comma 1, lettera c), prevede espressamente l'esercizio congiunto delle suddette attività, nulla osta alla differente gestione delle due attività economiche, evidenziando tuttavia come, in questo caso, l'attività di somministrazione non possieda una natura gestionale completamente autonoma in quanto debba essere considerata accessoria e servente rispetto all'attività principale.

 

Da questa particolarità, ad avviso del Ministero dell'interno, consegue che la gestione del bar nel caso di specie sarà fortemente influenzata e condizionata  dalla disciplina della sala giochi ad esempio in materia di orari, che, al contrario, per le attività ordinarie di somministrazione sono ormai liberalizzati ma anche relativamente al potere sanzionatorio  ed inibitorio nei confronti del gestore della sala giochi che, ove esercitato, si ripercuoterebbe inevitabilmente sul bar interno.

 

Inoltre, stante l'art. 8 del TULPS che pone il principio della natura strettamente personale delle licenze di polizia, lo svolgimento di più attività nel medesimo esercizio dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti condizioni di fatto secondo valutazioni da svolgersi in relazione alle specifiche situazioni:

 

  • chiara riconoscibilità del responsabile di ognuna;
  • sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita dalle sale;
  • autonomia e differenziazione della struttura organizzativa e del personale di ognuna delle attività.

 

Questa impostazione trova indiretta conferma nell'Orientamento del Consiglio di Stato  recentemente espresso con l' ordinanza 3830 del 26 settembre scorso,  con cui si è pronunciato sull'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00282/2013,  concernente l'orario di raccolta del gioco attraverso videoterminali.

 

 

In detto provvedimento il Consiglio di Stato ha ritenuto, tra le altre cose che:

 

  • l'individuazione degli estremi temporali (cioè gli orari) per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco tramite video terminali si configura come elemento essenziale del provvedimento di pubblica sicurezza che regola l'esercizio di detta attività ed è espressione del potere autorizzatorio attribuito al Questore;
  • in conseguenza, anche nei casi in cui venga in contestazione detto elemento  non scindibile dal contenuto della determinazione provvedimentale di rilascio dell'autorizzazione la competenza è del TAR del Lazio quale Autorità competente a decidere sui provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (art. 135, comma 1, lett. q-quater cod.proc. amm.);
  • considerati gli interessi di particolare rilievo pubblico presidiati dal controllo del Questore, che coinvolgono trasversalmente il settore del gioco e delle scommesse con vincita di danaro, non appare infondata al CdS la scelta operata dal legislatore di ricondurre la determinazione dell'orario di raccolta del gioco tramite videoterminali in un unico centro decisionale per tutto il territorio nazionale. Si allegano alla presente nota i pareri citati.
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