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Autotrasporto rimborso Accise sul gasolio per autotrazione

La Circolare RU151656 dell’Agenzia delle Dogane, richiamando le modifiche legislative intercorse al testo del DPR 277 del 2000, in virtù delle quali la dichiarazione utile per fruire del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012, la richiamata dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 gennaio.

La Circolare ha, altresì, comunicato che sul sito internet della stessa Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy o CD Rom), al competente Ufficio delle Dogane.

In considerazione dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio, ha precisato la circolare, è pari a:

 1) € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2012

 

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

d) gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

La Circolare ha, inoltre, ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre del 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2014.

Non operando, rispetto ai consumi del 2012, le limitazioni previste dall’art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di €250 mila.

 
Per la fruizione dell’agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.

 
Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l’Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.

 
La Circolare ha, infine, rammentato la possibilità, per gli utenti, di inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., richiamando le relative modalità tecniche ed operative e sottolineando, a riguardo, la necessità di preventiva abilitazione degli utenti interessati all’utilizzo del servizio.

  

Allegato: Circ. Agenzia Dogane RU151656

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