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Autotrasporto: rimborso Accise sul gasolio per autotrazione

La Circolare RU 106795 dell'Agenzia delle Dogane indica importi e modalità di fruizione del beneficio.

 

La Circolare RU 106795 dell'Agenzia delle Dogane, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2014.

 

La Circolare ha, altresì, ricordato che, con nota RU 108048 del 30.09.2014, la Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione ha comunicato la disponibilità del software utile alla compilazione e alla stampa della apposita dichiarazione, precisando che per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale -E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione.

 

La Circolare ha, inoltre, rammentato che sono competenti alla ricezione della dichiarazione:

 

  • per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle dogane di Roma I.

 

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la Circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

€ 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014.

 

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

  • gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di TPL;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
  • gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.

 

Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.

 

Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.

 

Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.

 

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2016.

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