Le spese, considerate al netto dell’IVA, sono ammissibili se sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda (salvo quelle collegate alle operazioni di microcredito di cui all’art. 7 comma 2 bis lett. a) del Regolamento) e quando riguardano:
a) per le iniziative concernenti attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico (per il dettaglio si veda art. 7 del Regolamento):
acquisizione di servizi beni materiali beni immateriali
b) per le iniziative concernenti l’introduzione di una certificazione di qualità (per il dettaglio si veda art. 7 del Regolamento):
le spese per il rilascio le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza le spese per l’acquisizione di software
c) per il ricorso ad un manager a tempo:
le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese Le prestazioni del manager a tempo possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera
d) per il ricorso al consulente per l’internazionalizzazione:
le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per l’internazionalizzazione per le prestazioni rese
e) per il ricorso al consulente per la strategia aziendale:
le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per la strategia aziendale per le prestazioni rese
Le prestazioni del consulente per l’internazionalizzazione e per la strategia aziendale possono essere rese in forza di un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera. I consulenti possono rendere le sue prestazioni anche nell’ambito dell’applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi di consulenza con società iscritte al Registro delle imprese.
Il manager a tempo ed i consulenti per l‘internazionalizzazione e la strategia aziendale non devono essere collaboratori già inseriti nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e le prestazioni da questi fornite non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
Sono inoltre ammissibili le spese sostenute esclusivamente da microimprese relative ad operazioni di microcredito volte alla realizzazione delle iniziative oggetto di domanda di finanziamento e che riguardano
- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi (con un incentivo massimo di 2.500 euro)
Si precisa che, seppur indicate come ammissibili nel testo del Regolamento, in base all’attuazione delle disposizioni contenute nella scheda attività relativa all’utilizzo dei fondi PAR FSC, non sono ammissibili le spese relative agli oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e perizia.
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell’importo massimo di 1.000 euro.
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle considerate ammissibili dal Regolamento di cui all’ art. 7 comma 9 (salvo quelle collegate alle operazioni di microcredito di cui all’art.7 comma 2 bis lett. a) del Regolamento).
Le iniziative realizzate presso la sede legale od unità operative situate al di fuori del territorio provinciale relativo all’articolazione provinciale dello sportello interessata non sono ammissibili ad incentivazione.
Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - direttamente dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.
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