C’è tempo sino al 10 giugno 2022 per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di accesso al c.d. “bonus moda”, istituito dall’art. 48-bis del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) e, da ultimo, modificato dall’articolo 10-sexies del D.L. n. 21/2022 (decreto “Taglia prezzi”), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Come noto, si tratta del credito d’imposta per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per effetto del succitato articolo 10-sexies del D.L. 21/2022, il credito di imposta può essere utilizzato, in compensazione, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, anziché nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione come previsto dalla norma istitutiva.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
La suddetta comunicazione va inviata, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Si ricorda, che con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 è stato approvato il modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del “Temporary Framework (TF)”.
Alla luce del suddetto modello e con riferimento alla comunicazione da presentare dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata aggiornato il modello relativo al bonus moda in oggetto.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).
Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche alla comunicazione: