Sul Supplemento ordinario n.83 alla G.U. n. 72 del 29 marzo 2011 sono stai pubblicati i regolamenti in oggetto emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del comma 2 dell'articolo 19 del DLGS del 2 febbraio 2007, n. 22, che ha recepito la direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura.
Si tratta rispettivamente del:
decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 31, sui criteri per i controlli metrologici successivi relativi agli strumenti per pesare a funzionamento automatico, tra cui le bilance a funzionamento automatico utilizzate anche dai produttori di preconfezionati;
decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi relativi ai sistemi di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua, inclusi i distributori di carburanti.
Entrambi i provvedimenti regolamentano la verifica periodica e i controlli casuali sugli strumenti metrici suindicati, al fine di predisporre un adeguato ed efficiente sistema comune di verifiche a tutela del consumatore ed a garanzia del mercato.
In linea con tali finalità la rete dei controlli vede da un lato il ruolo dei laboratori accreditati ed autorizzati ai quali spetta l'esecuzione della verifica periodica, dall'altro gli uffici metrici delle camere di commercio nella loro attività di vigilanza rafforzata nel campo dei controlli casuali sui sistemi di misura, fermo restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati in materia di pesi e misure. La vigilanza sui sistemi di misura in servizio presso gli utenti metrici avviene ad intervalli casuali, senza periodicità e senza preavviso.
Si richiamano in sintesi alcune delle disposizioni più significative introdotte dai due regolamenti.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto,tutte la verificazioni periodiche vengono eseguite esclusivamente da laboratori privati vigilati ed autorizzati dall'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), previo accertamento dei requisiti tecnico professionali necessari, in base alla normativa tecnica internazionale e comunitaria in materia di laboratori di prova. I laboratori possono appartenere anche alle Camere di commercio.
E' consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la verificazione periodica che l'assistenza e la riparazione sui sistemi di misura, evitando duplicazioni nelle verifiche, semplificando le procedure e riducendo i costi per gli utenti.
Nel caso di strumenti difettosi e riparati i laboratori sono tenuti ad eseguire la verificazione periodica entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente metrico.
La vigilanza sui laboratori, di norma a cadenza annuale, è esercitata dall'Unioncamere tramite la camera di commercio competente per territorio. La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori è effettuata dalla camera sul 5% degli strumenti verificati annualmente dai laboratori. Per la verifica il laboratorio mette a disposizione della camera mezzi e risorse. La sorveglianza successiva sugli strumenti verificati non viene effettuata nel caso in cui il laboratorio comunica alla camera, con un anticipo di almeno 5 giorni, l'utente presso il quale svolgerà la verificazione periodica. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle camere sono trasmessi ad Unioncamere.
Affinché le camere possano svolgere efficacemente i controlli successivi, entro 7 giorni lavorativi dalla verifica i laboratori trasmettono telematicamente a ciascuna camera e ad Unioncamere un documento di riepilogo degli strumenti verificati, in cui riportano le operazioni di verifica periodica effettuate. Il libretto metrologico di cui deve essere dotato ogni strumento di misura è aggiornato dal laboratorio ed in questo sono riportati tutti gli interventi effettuati.
Il laboratorio, inoltre, deve tenere un registro sul quale riporta in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione e l'esito della verifica stessa.