CASHBACK
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento del cd “Cashback”, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ( carte di credito, di debito, Bancomat, e Satispay). Beneficiari sono le persone fisiche che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa arte o professione, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
Gli strumenti dell’impresa
Da parte dell’esercente è necessario il possesso di un “Dispositivo di accettazione”, messo a disposizione da un Acquirer “Convenzionato”, vale a dire un soggetto che abbia sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al Programma Cashback.
Ciascun Acquirer identifica l’Esercente attraverso un “identificativo univoco” o “MerchantID”, ossia il numero che lo identifica univocamente all’interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita a suo favore.
L’adesione al Programma Cashback da parte dei consumatori è volontaria.
Il consumatore è tenuto a scaricare un’apposita applicazione (“APP IO” o altra applicazione messa a disposizione dall’issuer convenzionato, ossia l’emittente la carta di pagamento), all’interno della quale registra il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici che intende utilizzare.
Rimborso “ordinario”
Il rimborso è riconosciuto ai consumatori nella misura del 10% dell’importo di ogni transazione effettuata tramite gli Strumenti di Pagamento elettronici registrati. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione; quelle di importo superiore a 150 euro concorrono comunque solo fino all’importo di 150 euro.
La misura del rimborso è determinata con riferimento a periodi determinati della durata di 6 mesi entro ciascuno dei quali sono necessarie un numero minimo di 50 transazioni con Strumenti di Pagamento elettronici registrati.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
Periodo sperimentale
E’ inoltre previsto un periodo sperimentale di attuazione della misura, dall’8 al 31 dicembre 2020.
In questo periodo, per accedere al rimborso del 10% sarà necessario effettuare un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro e sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
E’ stato predisposto il sito internet : https://www.cashlessitalia.it/index.html che contiene tutte le informazioni disponibili e la modalità di ottenimento dei rimborsi.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
È una lotteria nazionale e gratuita che prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali e rappresenta uno strumento per promuovere l’uso della moneta elettronica.
L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021.
A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, i normali acquisti produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare alle estrazioni “ordinarie” ed alle estrazioni “zerocontanti”: se si avrà pagato con strumenti di pagamento elettronico si potrà partecipare ad entrambe le estrazioni.
L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.
In base alla disciplina vigente, è possibile partecipare alla nuova lotteria sia pagando in contanti sia utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata. In entrambi i casi è possibile partecipare alle estrazioni ordinarie della “lotteria degli scontrini”; con gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici di pagamento è, invece, possibile partecipare anche alle “estrazioni zerocontanti”.
Al riguardo, è opportuno precisare che – a seguito delle novità introdotte dal disegno di legge di bilancio 2021 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati) – i consumatori potranno partecipare alla “lotteria degli scontrini”, solo ed esclusivamente, se effettuano gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Quindi, qualora – come è probabile – tale previsione venga confermata, saranno esclusi dalla “lotteria degli scontrini” gli acquisti effettuati in contanti e sarà, dunque, possibile partecipare solo alle estrazioni “zero contanti”, che riservano premi sia all’acquirente e sia all’esercente.
Per poter partecipare occorrono i seguenti passaggi: allo spazio “Partecipa ora” nella home page del portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ ciascun cliente dovrà inserire il codice fiscale e generare il codice lotteria, da conservare. E’ già possibile richiedere il codice lotteria.
Una volta partita la lotteria, se si acquistano beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, occorre mostrare il codice lotteria all’esercente e chiedendone l’abbinamento ai dati dell’acquisto: ogni euro dell’acquisto si trasformerà così in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. Sono esclusi gli acquisti di importo inferiori ad 1 euro e quelli effettuati on-line.