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Ccnl Commercio - Elemento economico di garanzia: Accordo provinciale per il rinvio dell'erogazione ad aprile 2014

Un importante accordo è stato siglato il 26.11.2013 nella sede provinciale dell’Ascom-Confcommercio imprese per l’Italia con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del Terziario e del Turismo (Filcams-Fisascat-Uiltucs) relativamente al pagamento dell’elemento economico di garanzia (eeg) che deve essere corrisposto, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, ai lavoratori nella retribuzione di novembre.


A questo punto le parti si sono impegnate  ad erogare l’elemento economico di garanzia con la mensilità di aprile del 2014, mensilità  che spetta ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in  forza al 31 ottobre 2013. Più in particolare l’importo calcolato è , per le aziende fino a dieci dipendenti, di euro 115 (quadri di 1° e 2° livello), di euro 100 per il 3° e 4° livello e euro 85 per il 5°,6° e 7° livello; a partire invece da undici  dipendenti gli importi sono, per i vari livelli, di euro 140, 125 e 110.


Alla firma dell’accordo sono intervenuti per la Confcommercio Giovanna Santin, Giuseppe Bortolussi e Rita Moretto  (rispettivamente presidente vicario, vicepresidente e vicedirettore), in rappresentanza delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori Susanna Pellegrini, Adriano Giacomazzi e Mauro Agricola.


Nel frattempo le parti hanno deciso di proseguire la trattativa per un accordo territoriale integrativo di secondo livello che dovrà concludersi entro il primo quadrimestre dell’anno nuovo.

 

(in allegato copia dell'Accordo).

 


 

 

Si forniscono chiarimenti operativi sulle modalità di corresponsione dell'elemento economico di garanzia, che qualora ricorrano le condizioni di seguito delineate, dovrà avvenire con la retribuzione di novembre 2013.

 

Campo di applicazione

L'elemento economico in entrambi i casi di garanzia deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non abbiano sottoscritto contratti aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche, salvo quanto specificato nel successivo punto: "assorbimenti".

 

Modalità di corresponsione

L'importo compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Si precisa che i 6 mesi di iscrizione nel libro unico devono essere maturati nel corso del periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013. Qualora  durante tale periodo intervenga una assunzione  a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale ultima data.

Pertanto, in ogni caso, l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.

Le frazioni di anno saranno computate, quindi, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Qualora si verificasse il caso di un lavoratore che abbia lavorato solo alcuni mesi (ma comunque superiori a 6) del periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013, l'importo dell'elemento economico di garanzia deve essere riproporzionato, quindi, dividendo l'importo previsto dal CCNL Terziario per 34, e moltiplicando il risultato per il numero di mesi del triennio di effettiva prestazione lavorativa, incluse le frazioni superiori o uguali a 15 giorni, ferma restando la permanenza in servizio al 31 ottobre.

 

dimensione azienda liv. inquadr. importo elem.garanzia mesi effettiva prest.lavor.     quota spettante
fino a 10 dip. IV 100,00 €

Es. lavoratore assunto il 1 gennaio 2012:
22 mesi (34 – 12 = 22)

 

    (22) = 64,70 €
fino a 10 dip. IV 100,00 €

Es. lavoratore assunto il 1 settembre 2012:
13 mesi (34 – 21 = 13)

 

     (13) = 38,23 €
Sopra i 10 dip. IV 125,00 €

Es. lavoratore assunto il 1 maggio 2013:
6 mesi (34 – 28 = 6)

 

      (6) = 22,05 €
Sopra i 10 dip. IV 125,00 € Es. lavoratore assunto il 1 gennaio 2012:
22 mesi (34 – 12 = 22)

      (22) = 80,88 €

 

Nei mesi di effettiva prestazione lavorativa devono computarsi anche i periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).

Diversamente, nel calcolo della quota spettante non devono considerarsi i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa), congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

 

Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76, ovvero sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal CCNL Terziario.

 

Con riferimento alla dimensione aziendale in funzione della quale varia l'entità dell'importo da corrispondere, deve essere utilizzata come discriminante l'organico ad ottobre 2013,  secondo le regole Uniemens.

 

Assorbimenti

La disciplina dell'elemento economico di garanzia prevede che l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1 gennaio 2011.

Nel merito, si precisa che i trattamenti economici da considerare ai fini dell'assorbimento dell'elemento di garanzia sono tutti quelli che l'azienda corrisponde anche unilateralmente ai lavoratori dal 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data di concessione.

Quel che rileva, ai fini dell'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, è pertanto che il lavoratore percepisca trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.

 

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