TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
Allo scopo di prevenire situazioni di abuso, viene stabilito che,
• a decorrere dallo aprile 2011, così come inserito dalle Parti stipulanti in sede di ratifica dell'Accordo,
• nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto in tema di periodo di comporto (art. 175, comma 1 del CCNL),
• l'integrazione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), di cui all'articolo 176, lett. b), punto 1, viene corrisposta
- al 100% per i primi due eventi di malattia,
- al 66% per il terzo evento,
- al 50% per il quarto evento,
- mentre cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.
Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
• ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
• evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
• sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art. 181, comma 3 del CCNL), documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale, nonché
• gli eventi morbosi che colpiscano lavoratrici durante il periodo di gravidanza.
Inoltre, in sede di ratifica del Rinnovo, le Parti hanno chiarito che le "continuazioni" o "ricadute" non devono essere considerate come eventi morbosi a sé stanti ai fini della disciplina della "riduzione della carenza".
FONDO EST
Dal 1° gennaio 2014 il contributo obbligatorio a carico azienda previsto per i lavoratori assunti a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno (attualmente pari ad euro 10,00).
Il contributo obbligatorio a carico del lavoratore viene incrementato di:
• euro 1,O0 mensile a partire dal 1° giugno 2011;
• euro 1,O0 mensile a partire dal 1° gennaio 2012.
I suddetti importi comprendono il contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
Dal mese successivo (1° marzo 2011) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, l'azienda deve alternativamente:
• erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL);
• assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
Dal 1° marzo 2011 la quota una tantum, pari ad euro 30,00 per ciascun lavoratore iscritto sarà dovuta esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.