Il 21 settembre è stato sottoscritto l’accordo che recepisce gli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012 (in tema di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto).
La normativa, com’è noto, ha subordinato l’efficacia delle dimissioni dei lavoratori e della risoluzione consensuale del rapporto, o alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, o alla convalida effettuata presso DTL, Centri per l’impiego o sedi individuate dai CCNL.
A seguito dell’accordo, risulta pertanto possibile effettuare la convalida in oggetto in sede sindacale, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di Conciliazione, ove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.
La scelta di individuare le sedi sindacali per effettuare validamente la convalida si pone in linea con l’azione confederale, volta, nel corso di tutto l’iter di approvazione della riforma, a semplificare gli adempimenti previsti a carico delle imprese. Proprio in quest’ottica si è scelto di dare attuazione alla normativa favorendo una sede che è certamente più vicina all’impresa.
Peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro, nella circolare n. 18/2012, a commento del nuovo adempimento, ha indicato le sedi sindacali come idonee ad offrire “le stesse garanzia di verifica delle genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”.
Si segnala, infine, che seguirà a breve un accordo interconfederale, per rendere operativa la possibilità di effettuare la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali in sede sindacale, anche nelle altre categorie del sistema Confcommercio.