Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha introdotto nuove definizioni volte a specificare che l'attestato di prestazione energetica dell'edificio (certificato energetico) è il documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, mentre l'attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.
Viene chiarito che in caso di vendita/locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica rendendolo disponibile già all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
In aggiunta, in caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci (anche on-line) devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edifico o dell'unità immobiliare.
In evidenza le seguenti ulteriori prescrizioni normative:
- per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico;
- nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
- previsione di un apposito decreto ministeriale per: l'aggiornamento dei criteri di calcolo della prestazione energetica dell'edificio la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.
Sanzioni per il proprietario o conduttore dell'unità immobiliare e per le agenzie immobiliari
Si riportano di seguito le disposizioni sanzionatorie in capo al proprietario o conduttore dell'unità immobiliare:
- da 500 € a 3.000 € per omesso controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- da 3.000 € a 18.000 € per violazione dell'obbligo di dotare l'edificio, qualora previsto (ristrutturazione, vendita, locazione) di un attestato di prestazione energetica;
- da 500 € a 3.000 € per violazione, da parte del responsabile di un annuncio di offerta di vendita o locazione, dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione.