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Chiarimenti del Ministero dei Trasporti su obbligo annotazione variazioni intestatario carta di circolazione dei veicoli

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare prot. n 23743 del 27 ottobre u.s., ha fornito alcuni chiarimenti procedurali e relativi agli aspetti giuridico amministrativi, in tema di intestazione temporanea di veicoli.

 

Nell'ambito di quest'ultimi, con riferimento al computo dei termini è stato precisato che:

 

  • gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sono subordinati all'utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di soggetti diversi dagli intestatari, valendo tale principio anche quando in favore del medesimo intestatario temporaneo venga disposta una proroga della scadenza dell'atto che ha reso necessaria la comunicazione (non essendoci alcun obbligo di comunicazione per le proroghe di durata inferiore o pari a 30 giorni), o quando il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un nuovo contratto (anche in questo caso nessun obbligo di comunicazione per nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari ai 30 giorni).

 

In riferimento a tale termine, la circolare ha, in generale, precisato che il periodo deve essere computato in giorni naturali e consecutivi, non rilevando la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare, ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

 

La nota ha, altresì, puntualizzato che gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 94 comma 4 bis del C.d.S., devono essere effettuati entro il termine di 30 giorni, che nel caso del comodato decorrono dalla data di stipula del contratto, che può avvenire sia per iscritto, sia in base ad accordo orale.

 

Con specifico riferimento al comodato di veicoli aziendali, la circolare ha rammentato che tale contratto è per natura a titolo gratuito, dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto, o in parte, un corrispettivo. Inoltre, nel comodato di veicoli aziendali, come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247 bis del regolamento di esecuzione del C.d.S., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo.

 

Alla luce di quanto sopra, sono certamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 94 comma 4 bis del C.d.S:

 

  • l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit;
  • l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (impiegati per le esigenze lavorative ed utilizzati anche per le esigenze personali del dipendente)
  • l'alternarsi nell'utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.

 

La Circolare ha precisato, poi, che le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1 (Comodato di veicoli aziendali e relativo regime particolare semplificato) della circolare Prot. 15513 del 10 luglio 2014, sono da ritenersi applicabili non solo ai dipendenti, ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda, nonché anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma, in quest'ultimo caso, solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.

 

La Circolare ha, inoltre, anticipato che non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente all'immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sarà già certa la data di scadenza del comodato.

 

La nota ha, infine, fornito indicazioni sugli adempimenti necessari alla scadenza naturale o anticipata del comodato, nonché chiarimenti relativi alle fattispecie della custodia giudiziale, della locazione senza conducente, di utilizzo di veicoli intestati al "de cuius", di passaggi di proprietà, reimmatricolazioni, correggendo altresì, un refuso contenuto nell'allegato A/2 della circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014.

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