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Chiarimenti sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 13 agosto 2012, n. 23 che fornisce chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08.

Si riportano, di seguito, i principali aspetti  ivi contenuti.


Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Viene specificato che, al fine di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare una richiesta cumulativa per più attrezzature  aventi scadenze diverse, indicando, per ciascuna delle stesse, la data  effettiva di richiesta (30 giorni prima della scadenza).  In assenza della indicazione della data di richiesta per la singola attrezzatura, vale la data della comunicazione della richiesta cumulativa. L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa,  l’impegno   scritto ad effettuare la verifica periodica direttamente o mediante intervento di Soggetto abilitato indicato.


Applicabilità dell’art. 26 del d.lgs. 81/08  con riferimento alle attività di verifica  periodica delle attrezzature di lavoro

Viene precisato che le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione o da soggetti abilitati devono considerarsi come “servizi di natura intellettuale” e, pertanto, non è necessaria la elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 26 del d.lgs. 81/08. 


Attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso

In tale caso la richiesta di verifica periodica può essere effettuata direttamente dal noleggiatore o dal concedente in uso.


La circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica.

Rientrano tra queste:

- centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo (ad esempio quelle installate nei condomini) e serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico);

- sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici;

- ponti sollevatori per veicoli, in quanto non corrispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1;

- carrelli commissionatori con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, in quanto non si configurano come ponti mobili sviluppabili.

 

Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La nota chiarisce che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività e pertanto le attrezzature, anche se ferme, qualora scadano i termini devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica periodica prima del loro utilizzo.

 

Spostamento delle attrezzature di lavoro

Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata chiesta la verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione  presso il quale è stata inoltrata la richiesta;contestualmente dovrà essere inviata una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione  competente per territorio dove andrà ad essere utilizzata l’attrezzatura,

 

Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.4.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature

In merito a tale aspetto la circolare prevede due diverse ipotesi a seconda che le stesse siano state fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE o che siano state fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie.

Per le attrezzature di lavoro marcate CE già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.4.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini  dalla data di messa in servizio deve richiedere la prima verifica periodica all’  INAIL che dovrà effettuare la prima verifica secondo le modalità previste dal citato D.M. 11.4.2011.

In caso di attrezzature di lavoro già assoggettate all’obbligo di verifiche periodiche dalla legislazione previgente al d.lgs. 81/08 per le quali il datore di lavoro aveva già comunicato all’INAIL (ex Ispesl) la messa in servizio, qualora l’INAIL avesse già provveduto a redigere il libretto delle verifiche, l’attrezzatura di lavoro sarà sottoposta alle verifiche successive alle scadenze previste dal regime di periodicità di cui all’Allegato VII del d.lgs. 81/08.

In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4.3. 1982 (“Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”) assoggettate all’obbligo di verifiche periodiche dalla legislazione previgente per le quali il datore di lavoro aveva già comunicato al Ministero del lavoro la messa in servizio, qualora il Ministero avesse già provveduto a effettuare la prima verifica e a redigere il libretto, l’attrezzatura di lavoro sarà sottoposta alle verifiche successive alle scadenze previste dal regime di periodicità di cui all’Allegato VII del d.lgs. 81/08.

Le attrezzature non marcate CE e che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere un  marcatura CE, restano sottoposte al previgente regime omologativo,effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL). Al termine dell’iter omologativo le attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4.3. 1982 sopra richiamato,  non marcate CE e che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere un  marcatura CE, restano sottoposte al previgente regime di collaudo. Al termine dello stesso le attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

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