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Circolare partite IVA e decreto ministeriale sulle attività professionali escluse dalla presunzione di collaborazione

E’ stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012, avente ad oggetto le disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 sulle c.d. partite iva. In particolare il Ministero chiarisce le condizioni previste dalla Legge per l’operare dei meccanismi presuntivi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Contestualmente è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 2012 contenente le attività professionali escluse da detta presunzione.

Dopo aver ripercorso la normativa fiscale che qualifica questi rapporti, viene ricordato che la presunzione opera al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:

 

- durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

Tale requisito si individua nell’ambito dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) e, convenzionalmente, la durata di un mese è considerata di 30 giorni. Pertanto il periodo in questione è pari almeno 241 giorni, anche non continuativi. Ai fini dell’accertamento si tiene conto dei periodi di attività desumibili da elementi documentali ma anche di carattere testimoniale. Tale condizione, in ragione della data di entrata in vigore della norma, sarà operativa solo al termine del 2014.

- corrispettivo derivante dalla collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi) pari a più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

Nel calcolo si considerano solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome e “fatturati”, indipendentemente dall’effettivo incasso. Gli anni in questo caso sono solari (2 periodi di 365 giorni). Tuttavia, se tale condizione va fatta valere contestualmente alla precedente,  il criterio dell’anno civile attrae anche il criterio reddituale. Per l’interpretazione di “più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”, viene fatto rinvio alla giurisprudenza.

 

- disponibilità di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.

Viene chiarito che la postazione non deve essere necessariamente di uso esclusivo.

Tale presunzione, come espresso dalla legge, non opera al verificarsi contestuale di due requisiti:

 

  • la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
    In attesa dell’implementazione della normativa in materia di certificazione delle competenze, tali caratteristiche possono essere comprovate tramite idonei titoli di studio, qualifiche ottenute all’esito di percorsi di apprendistato, lo svolgimento dell’attività autonoma da almeno 10 anni.

 

  • la prestazione sia svolta da titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 , comma 3, Legge n. 233/1990.
    Tale reddito è da intendersi lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo. Il minimale annuo per il 2012 è di 18.662,50.

 

Del pari, la presunzione non opera per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero a registri, albi, ruoli o elenchi, così come precisato dal decreto ministeriale, pure pubblicato e a cui si rinvia per i dettagli. Si segnala che il decreto definisce quali caratteristiche debbano avere gli ordini, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi per essere a tal fine rilevanti (artt. 2 – 3) ed allega, a mero titolo esemplificativo, un serie di soggetti inclusi in tale definizione. In presenza dei requisiti previsti dal decreto, dunque, la mancata indicazione nell’allegato non preclude l’applicazione della relativa disciplina.

 

Per quanto riguarda gli effetti della presunzione, essi determinano l’applicazione della disciplina delle collaborazioni a progetto, compreso l’art. 69, comma 1 (“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”), che richiede pertanto che nella prestazione resa dal possessore di partita iva vada ricercata l’esistenza di un progetto, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Peraltro la riconduzione alle collaborazioni a progetto determina l’applicazione della relativa disciplina contributiva. Il Ministero precisa anche che l’esistenza della presunzione non inficia la possibilità dei servizi ispettivi di far valere direttamente un rapporto di subordinazione ex 2094 c.c. in presenza degli ordinari criteri di qualificazione.


Infine, viene ricordato che la disciplina in commento si applica ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio e che, per quelli in essere, vi sono 12 mesi di tempo per l’adeguamento.

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