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News

Commercializzazione piantine e ortaggi

Sulla gazzetta ufficiale n. 179,  del 3 agosto 2011,  è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 124  del 7 luglio 2011, che dà attuazione alla direttiva 2008/72/CE che riguarda la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,  che sono elencate  nell'Allegato A  allo stesso decreto,  ed ai loro ibridi.

 


Si tratta delle seguenti varietà:

 


Allium cepa L.

- Cepa (gruppo) cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

- Aggregatum (gruppo) scalogno

Allium fistulosum L. cipolletta

Allium porrum L. porro

Allium sativum L. aglio

Allium schoenoprasum L. erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfoglio

Apium graveolens L. sedano, sedano rapa

Asparagus officinalis L. asparago

Beta vulgaris L. bietola da orto o barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet), bietola da coste

Brassica oleracea L. cavolo broccolo, cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso, cavolo rapa

Brassica rapa L. cavolo cinese, rapa

Capsicum annuum L. peperoncino o peperone

Chicorium endivia L. indivia riccia, indivia scarola

Chicorium intybus L. cicoria Witloof, cicoria italiana o cicoria a foglia larga, cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai anguria o cocomero

Cucumis melo L. melone

Cucumis sativus L. cetriolo cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne zucca

Cucurbita pepo L. zucchino

Cynara cardunculus L. carciofo, cardo

Daucus carota L. carota, carota da foraggio

Foeniculum vulgare Mill. finocchio

Lactuca sativa L. lattuga

Lycopersicon esculentum Mill. pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill prezzemolo

Phaseolus coccineus L. fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L. fagiolo nano, fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim) pisello a grano rugoso, pisello rotondo pisello dolce

Raphanus sativus L. ravanello, ramolaccio

Rheum rhabarbarum L. rabarbaro

Scorzonera hispanica L. scorzonera

Solanum melongena L. melanzana

Spinacia oleracea L. spinaci

Valerianelle locusta (L.) Laterr. valerianella o lattughella

Vicia faba L. (partim) fava

Zea mays L. (partim) mais dolce, popcorn

 

 

Si riporta, di seguito, una breve disamina delle principali norme del decreto legislativo  in oggetto, che  nel dettare le regole per la commercializzazione di alcune varietà di piantine da ortaggi nell'Unione europea, introduce alcuni obblighi sia per produttori, sia per coloro che commercializzano le suddette varietà.

 


L'articolo 3 del decreto  definisce  "fornitore" : qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione.


E' definita " commercializzazione" la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.

 


L'articolo 4,    individua il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale unica Autorità  a livello nazionale responsabile:

  • per le questioni concernenti la qualità;
  • per  il coordinamento delle attività scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad adottare le norme necessarie a:

  1. recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
  2. recepire le schede tecniche;
  3. determinare gli standard tecnici per il riconoscimento dei fornitori e dei laboratori, nonché per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;
  4. stabilire le modalità ed i criteri relativi ad eventuali esoneri e deroghe di applicazione delle norme contenute nel presente decreto.


Questi provvedimenti sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario, che rappresenta l'organo consultivo,  del Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

L'articolo 5, prevede che l' organismo ufficiale responsabile, ovvero  il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, conceda ai fornitori  il riconoscimento  ufficiale, se agiscono conformemente  ai  requisiti di professionalità  e  di  dotazione minima delle attrezzature occorrenti per  l'esercizio  dell'attività di produzione,  commercio  e  importazione  di  vegetali  e  prodotti, ad eccezione delle sementi, previsti dal decreto 12 novembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

L'articolo 6,  stabilisce le Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al quale possono rivolgersi i  servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori.

 

L'articolo 7 del decreto, prevede alcuni obblighi posti in capo ai fornitori ed ai distributori che sono tenuti a:

a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;

b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati con le schede tecniche  ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;

c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;

d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui sopra, in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;

e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale;

f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;

h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonché quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.

 


Sono tuttavia previste  eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, da  adottare con apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e forestali , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il successivo articolo  8 del decreto legislativo, detta disposizioni riguardanti le   condizioni generali per la commercializzazione e prevede che possano essere poste in vendita solo  da fornitori riconosciuti, le piantine che:

a) soddisfino i requisiti relativi agli standard tecnici ed alle schede tecniche;

b) siano accompagnate da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate dalla disciplina tecnica;

c) facciano  riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.


Sono altresì stabilite le condizioni necessarie alla vendita di piantine di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato, che prevedono:


  • che l'organismo geneticamente modificato sia stato autorizzato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003;
  • che le piantine siano detenute, prodotte e coltivate  nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
  • in caso di prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in qualità di mangime,  il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. del regolamento (CE) n. 1829/2003


Non possono essere commercializzate le piantine utilizzate per:

a)   prove o a scopi scientifici;

b) lavori di selezione;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

 


L'articolo 9,  stabilisce regole per l'identificazione dei lotti e la separazione delle  partite di piantine.


A tal fine viene previsto che qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa, siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore debba segnare  in un apposito registro i dati relativi alla composizione della partita e all' origine delle sue varie componenti.


Le modalità per dette trascrizioni saranno fissate con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato Regioni.

 

L'articolo 10,  richiama agli obblighi circa l'etichettatura e la necessareia identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate e stabilisce che qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.

 

L'articolo 11, ammette  l'importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi, qualora  questi siano prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa di adottare  con apposito provvedimento, le disposizioni riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

 

L'articolo 12,  reca le sanzioni amministrative disposte per violazione delle disposizioni contenute nel decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.


Le sanzioni sono quantificate nel pagamento di una somma :

  1. da 2.500 euro a 15.000 euro -  per  mancanza di titolo di riconoscimento ufficiale per chi produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi;
  2. da 500 euro a 3.000 euro - per chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo (mancata informazione al servizio fitosanitario su presenza organismi nocivi, controlli sulle fasi di produzione, mancata disponibilità di documenti informativi, mancata effettuazione analisi di campioni etc,.);
  3. da 1.500 euro a 9.000 euro - per chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle normative tecniche e non accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate dalla disciplina tecnica;
  4.  da 1.000 euro a 6.000 euro - per  chiunque commercializza:

•       i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi  geneticamente modificati che siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in qualità di mangime,  il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento del regolamento (CE) n. 1829/2003;

-       le piantine utilizzate per:

  • prove o a scopi scientifici;
  • lavori di selezione;
  • contribuire alla conservazione della diversità genetica.


da 2.000 euro a 12.000 euro -  per chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varietà;


da 2.500 euro a 15.000 euro - per chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto (vedi articolo 8 ).

 

Gli articoli  13 e 14,  recano rispettivamente le disposizioni transitorie e stabiliscono la clausola di cedevolezza.


Restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, fino a loro completa sostituzione.


Per quanto riguarda la clausola di cedevolezza,  le disposizioni del decreto legislativo in oggetto che trattano  ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale,  in virtù del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, perdendo efficacia dalla data di entrata in vigore della Direttiva.

 

Infine viene previsto, all'articolo 15, un  apposito decreto del Ministero delle politiche agricole per determinare le tariffe da corrispondere all'organismo  ufficiale  responsabile per il rilascio del riconoscimento ai  fornitori e dell'attestazione di conformità agli standard tecnici per i loro stabilimenti e/o laboratori.


Per quanto invece riguarda le  tariffe  dovute  ai servizi fitosanitari regionali per i controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori,  queste saranno stabilite con  disposizioni regionali, in base al criterio previsto dal decreto ministeriale per le tariffe nazionali.

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