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News

Commercio elettronico - Pacchetto iva – Vendite a distanza – Importazione di spedizioni di valore trascurabile

Premessa
Con il Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, in attuazione di quanto stabilito con la direttiva UE 2017/2455, a decorrere dal 1° luglio 2021, sono state introdotte le seguenti novità in tema di vendita a distanza di beni importati:

  • 1. l’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo.
  • 2. tutti i beni spediti nell'UE, da un territorio o Paese terzo, devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, provenienti da un territorio o da Paese terzo, è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7).
  • 3. per l’applicazione dell’IVA relativa alle importazioni in esame, sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta:
    • il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop -IOSS);
    • il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.

 

Con la circolare n. 26 del 20 giugno 2021, l’Agenzia delle dogane ha fornito talune precisazioni in tema di dichiarazione doganale e modalità di assolvimento dell’IVA.


Dichiarazione doganale H7
A partire dal 1° luglio 2021, colui che presenta le merci in dogana potrà utilizzare, in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un set di dati specifico ridotto - il c.d. tracciato (H7), sempreché:

  • 1. trattasi di spedizioni relative a merci importate, aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (c.d. spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato;
  • 2. non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA;
  • 3. non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci;
  • 4. le merci non siano vincolate al regime di deposito doganale;
  • 5. non si tratti di merci immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo ove verrà riscossa l'IVA.

 

L’Agenzia chiarisce che, se al momento dell’accettazione da parte della dogana, viene riscontrato un valore eccedente l’importo di 150 euro, si avrà l’automatico rifiuto della dichiarazione H7, prima dell’accettazione e il dichiarante dovrà, pertanto, presentarne una nuova, utilizzando l’insieme di dati H1 o, se trattasi dell’operatore postale, H6.


Diversamente, qualora il superamento della soglia dei 150 euro è rilevato successivamente allo Svincolo, si dovrà procedere con l’invalidamento della dichiarazione e la presentazione di una nuova dichiarazione H1 o, se del caso, H6, nonché al ricalcolo dei diritti e all’eventuale rimborso o sgravio.


Per l’identificazione della spedizione vanno utilizzati i seguenti codici, da indicare nel data element relativo al regime aggiuntivo del tracciato (11 10 000 000 - data element codice procedura aggiuntiva):

  • 1. C07, spedizioni di valore trascurabile;
  • 2. F48, importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui all’art.74 sexies del DPR n.633/72;
  • 3. F49, importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, di cui all’art.70 del DPR n.633/72.

 

Modalità di assolvimento dell’IVA
Dal 1° luglio 2021, l'IVA sarà dovuta su tutti i beni importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore.


Di conseguenza, è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE, di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Questo regime consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere l'IVA presso l'acquirente finale destinatario della vendita a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).


In sostanza, se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA. L'IVA è applicata nella successiva cessione nei confronti dell'acquirente (consumatore finale) come parte integrante del prezzo di acquisto. Il ricorso al regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.


Il regime speciale per i beni importati da paesi terzi potrà essere usufruito dai seguenti soggetti:

  • 1. i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
  • 2. i soggetti passivi extra UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato;
  • 3. i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione in UE.

 

Ai fini dell’identificazione, l’amministrazione fiscale dello Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo o all’intermediario che agisce per suo conto, un numero individuale d’identificazione IVA specifico per l’applicazione del regime speciale IOSS.


I numeri di identificazione IOSS IVA, rilasciati dalle autorità fiscali degli Stati membri dell’UE, saranno messi a disposizione di tutte le autorità doganali dell’UE, in una banca dati elettronica non pubblica.


Il numero di identificazione IOSS IVA dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale (nel data element 13 16 000 000). Il sistema informatico doganale - AIDA - effettuerà un controllo automatico della sua validità, nonché del valore della spedizione. Laddove il numero sia valido e il valore intrinseco non superi i 150 euro, non è richiesto il pagamento dell’IVA in dogana.


Regime Speciale per la dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione
Il regime speciale può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell’IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.


In particolare, tale opzione, precisa l’Agenzia, è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell’aliquota IVA applicata, dell’imposta riscossa, nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.


In tale ambito, l’acquirente paga l’IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento dell’importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva”, i valori C07 e F49.
Con l’utilizzo del regime speciale, si ha l’assoggettamento dei beni importati ad aliquota IVA ordinaria.


Qualora alla merce in questione, in base alla tabella A del DPR 633/72, debba essere applicata l’aliquota IVA ridotta, il dichiarante non potrà usare il regime speciale in questione e deve optare per il meccanismo standard di riscossione dell'IVA.


L’applicazione del regime non richiede un’autorizzazione, ma il soggetto che ne fa uso dovrà ottenere l'autorizzazione alla dilazione del pagamento, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione.


Il soggetto che utilizza tale regime è tenuto alla presentazione di una dichiarazione mensile. L’Agenzia delle dogane mette a disposizione un’apposita funzione, attivabile tramite il servizio “Situazione Contabile”, che consente di generare in automatico una dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento. La dichiarazione mensile precompilata deve essere validata dal soggetto obbligato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Una volta validata, la dichiarazione si considera presentata a tutti gli effetti.

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