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Comune di Pordenone: osservanza delle regole in materia di rumore e sicurezza

A seguito dei recenti incontri tra Confcommercio e Comune di Pordenone riportiamo, di seguito, alcune regole/normative sotto il profilo del RUMORE e della SICUREZZA che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività di pubblico esercizio al fine di una pacifica convivenza della clientela e delle persone che risiedono nelle immediate vicinanze.

 


I gestori dei locali devono impegnarsi a vigilare affinchè, all'uscita degli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, informando, ove necessario, tempestivamente la Forza Pubblica.

 

CONCERTINI
Va ricordato che i "concertini" possono essere efettuati dalle ore 16.30 alle ore 23.30.
Dalle ore 23.00 deve comunque essere abbassato il volume.

Tali eventi, se svolti all'esterno dei locali, devono comunque aver luogo all'interno del plateatico per il quale viene pagata la tassa per occupazione suolo pubblico senza variazione della sistemazione e collocazione degli arredi; la superficie di vendita non dovrà subire modifiche e conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi senza alcun aumento di capienza del locale.

Non può essere pubblicizzato l'allietamento in programma e l'attività non può essere indetta in forma imprenditoriale. Non possono essere aumentati i prezzi delle consumazioni, nè possono essere predisposti particolari attrezzature o impianti.

Il volume deve essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo in particolar modo quando l'allietamento viene effettuato a porte aperte o all'aperto o in aree esterne già date in concessione al pubblico esercizio.

Si specifica che, se ci sono residenze nell'edificio ove è collocato il pubblico esercizio, il limite di rumore è 40 decibel esterno e 70 decibel interno (se non ci sono residenza nell'edificio ma sono presenti nelle vicinanze, il limite di rumore và valutato da un esperto in acustica con la DIAC - Documentazione di impatto acustico).

Ciò significa che l'allietamento non può essere fatto sui plateatici esterni con strumentazioni di amplificazione, ma semplici strumenti musicali senza nessuna amplificazione.

Non è consentito l'affollamento del locale tale da determinare intralcio o ingombro per il normale funzionamento dell'esercizio stesso e non è ammesso il ballo.

L'uscita deve essere mantenuta sempre sgombra e agile; lo spazio dedicato ai musicisti non deve intralciare il normale flusso e la sosta della clientela specialmente in riferimento alle vie di esodo.

I collegamenti elettrici, qualora non si usufruisca dell'impianto originario dell'esercizio, devono essere installati da tecnico abilitato che ne dovrà rilasciare certificato a norma di legge.

Devono inoltre essere rispettate le leggi in materia di diritti d'autore (S.I.A.E.), le prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

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