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Comunicazione periodica contratti di somministrazione

Entro il 31 gennaio 2013 l’impresa che nel corso dell’anno 2012 ha utilizzato lavoratori con contratto di somministrazione (ex lavoratori interinali) deve darne comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), ovvero alla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).
Qualora non vi siano rappresentanze sindacali in azienda, la comunicazione va fatta alle Associazioni territoriale di categoria aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ciò anche per il tramite dell’Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
I dati da comunicare sono i motivi per i quali si è ricorsi all’utilizzo dei lavoratori somminstrati, la durata dei contratti stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori. In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo da 250 euro a 1.250 euro. Per l’anno 2012, il periodo da prendere in considerazione è quello che va dal 6 aprile (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre, mentre per gli anni successivi il periodo di riferimento sarà quello compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente.
I Contratti Collettivi applicati in azienda possono e potranno prevedere un termine più ampio del 31 gennaio dell’anno successivo, per comunicare tale dato.

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Associazione delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo ASCOM - CONFCOMMERCIO
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