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Confermata la data del 31 marzo 2025 per adeguarsi all’obbligo assicurativo contro danni da calamita’ naturali ed eventi catastrofali.

L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l'obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali. 

 

Legge di Bilancio 2024 e assicurazioni per le imprese

Come accennato, l'articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale.

Queste coperture assicurative contro i danni causati dalle sopra menzionate calamità naturali, devono essere obbligatoriamente stipulate entro il 31 marzo 2025 per tutte le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese.

 

Chi deve sottoscrivere l’assicurazione obbligatoria?

L'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali rappresenta un passo fondamentale per tutelare il tessuto produttivo nazionale dai danni ingenti causati da eventi sismici, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali alle imprese italiane.

 

Ma chi è obbligato a sottoscrivere un’assicurazione per la propria attività imprenditoriale?

Come sottolineato in precedenza, l'obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

  • le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
  • le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.

Sono incluse anche:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone;
  • le società a responsabilità limitata.

 

Le disposizioni introdotte non sono invece applicabili agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.

 

Polizza rischi catastrofali obbligatoria: come funziona per le aziende?

È importante sottolineare che la normativa può ancora ricevere delle integrazioni e precisazioni, in quanto è previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative, anche con riguardo alle modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi ,anche tenendo conto del principio di mutualità.

Le imprese hanno quindi la libertà di scegliere la Compagnia Assicurativa e, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il contenuto della polizza.

La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti.

Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa al fine di tutelare il tessuto produttivo dagli ingenti danni (che si verifichino sul territorio nazionale) causati da:

  • sismi
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni

La polizza assicurativa dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023).

Le polizze potranno essere integrate – se di interesse dell’impresa – con garanzie accessorie, come copertura dei danni indiretti e/o la perdita di profitti.

 

Al momento non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza, il mancato adempimento tuttavia sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Pertanto le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali possono subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.

 

Al contrario, per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze sono previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).
E’ importante sottolineare che l’IVASS è stato incaricato della gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative; l’operatività del portale è però subordinata all’emanazione di un decreto del MIMIT, su proposta dell’IVASS, di prossima emanazione.

 

 

Eventuali aggiornamenti in materia saranno pubblicati immediatamente.

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