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Congedo parentale padre: nuove disposizioni

La legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha previsto, fra le altre disposizioni, alcune misure sperimentali volte a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare.

In particolare, viene introdotta la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, per il triennio 2013-2015, di usufruire di un giorno di congedo obbligatorio e di due giorni di congedo facoltativo, quest'ultimo da annoverare nel computo dei giorni di congedo di maternità già spettanti alla  madre.

Sintetizziamo, di seguito, i criteri di accesso a tali benefici evidenziati dall'Inps.

 

Ambito di applicazione

I predetti congedi spettano al padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino, anche nel caso di parto prematuro, con riferimento ad eventi quali parti, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. In caso di parto plurimo,  la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni.

Congedo obbligatorio Il giorno di congedo obbligatorio può essere fruito  durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro  il quinto mese di vita del bambino.

Tale congedo è riconosciuto anche al padre che fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

Congedo facoltativo

Si tratta della possibilità di fruire di uno o due giorni, anche consecutivi. Tali giorni  non potranno però più essere utilizzati dalla madre lavoratrice, che dovrà pertanto anticipare il termine del congedo post partum per il numero di giorni fruiti dal padre. In sostanza, tali giorni verranno detratti da quelli complessivi spettanti alla madre in astensione. Diversamente dal congedo obbligatorio, in questa fattispecie  il beneficio non viene, infatti,  considerato come un diritto autonomo bensì come un diritto derivante  da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che dovrà, pertanto, trovarsi in astensione dall'attività lavorativa. Il congedo facoltativo è comunque fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Anche in questo caso,  il beneficio deve essere fruito entro il quinto mese di vita del figlio ed il padre ha accesso allo stesso anche qualora la madre non si avvalga del congedo di maternità, pur avendone diritto.

 

Padre adottivo o affidatario

Le disposizioni fin  qui richiamate si applicano anche al padre adottivo o affidatario ma va tenuto presente che il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Trattamento economico e normativo. I richiamati giorni di congedo obbligatorio e facoltativo devono essere interamente retribuiti in quanto costituiscono un'indennità posta a carico dell'Inps. Tale indennità, anticipata, pertanto,  dal datore di lavoro, dovrà essere  successivamente   conguagliata dallo stesso datore, con le modalità che l'Istituto fa riserva di comunicare successivamente.

 

Modalità di richiesta

Ai fini della fruizione dei predetti congedi, l'interessato deve rendere note in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende utilizzare il beneficio, con un anticipo di almeno quindici giorni, e,  ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro deve a sua volta comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uni-Emens, secondo le istruzioni che, anche in questo caso, saranno successivamente fornite dall'Istituto.

 Nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del periodo complessivo previsto La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre. L'Inps comunica che effettuerà, al riguardo, le opportune verifiche.

Si precisa, comunque, che i giorni di congedo di cui trattasi non possono essere frazionati ad ore.  

 

Compatibilità con prestazioni a sostegno del reddito

Entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell'indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, nel rispetto dei criteri  già previsti per i periodi di congedo di maternità dal decreto legislativo 151/2001, secondo i quali l'indennità per la fruizione dei congedi in argomento deve essere considerata prevalente rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che divengono, pertanto, incumulabili. In ogni caso, per entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF)

 

Trattamento previdenziale

Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la contribuzione figurativa  prevista in materia di congedo di paternità dall'art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.

Al riguardo, va comunque chiarito che, soltanto nell'ipotesi di congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso eventualmente al di fuori del rapporto di lavoro,  è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre, a condizione che l'interessato possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

Come già precisato, qualora  il padre lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dal D.lgs.n.151/2001, potrà comunque richiedere anche il "nuovo" congedo obbligatorio ed in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione di tale congedo sarà applicata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex D.lgs.151/2001 si sposterà di un giorno.

Si precisa, infine, che la contribuzione figurativa per i predetti giorni di congedo obbligatorio e facoltativo spetterà anche nei casi di percettori di prestazioni a sostegno del reddito, nel rispetto dei criteri precedentemente richiamati.

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