Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è applicabile la sanzione pari a 30 euro per commercianti o professionisti che non accettano i pagamenti con carte di debito o di credito.
Tale decisione è stata presa a seguito di una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione allo schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti la mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.
Secondo il Ministero l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito può essere assimilato all’obbligo di accettazione della moneta legale “fisica”, previsto dall’art. 693 del Codice Penale secondo cui “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”. Di conseguenza, il Ministero ritiene che in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito, trovi applicazione tale sanzione.
Pur in presenza dell’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazioni professionali di accettare la c.d. moneta elettronica, il Consiglio di Stato ritiene non applicabile la sanzione in caso di mancata installazione del pos o di mancata accettazione della carta di credito.
Si riporta il parere (parere n. 1446/2018 dep. 1 giugno2018) non favorevole reso dal Consiglio di Stato -Sezione consultiva per gli atti normativi- avente ad oggetto lo schema di Regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito, di cui oggi gli organi di stampa hanno dato ampia evidenza.