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Contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.) alla luce della Riforma Fornero

La Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 ) ha apportato alcune modifiche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.

L’11 dicembre 2012 è stata pubblicata la circolare n. 29 del Ministero del Lavoro contenente alcune indicazioni operative in riferimento ai contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma).


Nello specifico vengono chiariti i requisiti del progetto, evidenziando la necessità che esso sia funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; infatti la legge richiede esplicitamente la descrizione del progetto, con l'individuazione del suo contenuto.


Il progetto dovrà indicare l'attività prestata in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato, che dovrà essere obiettivamente verificabile e idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.


Altro importante chiarimento attiene al requisito della non mera riproposizione dell'oggetto sociale. Viene infatti chiarito che il progetto può riguardare un'attività che costituisca il core business dell'azienda e dunque rientrare in attività riconducibili all'oggetto sociale del committente, purché sia caratterizzato da autonomia di contenuti e obiettivi.


Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione, la Circolare specifica che per "compiti meramente esecutivi" si intendono quelli per i quali non vi sia alcun margine di autonomia da parte del collaboratore, perché di mera attuazione di quanto impartito dal committente; per compiti "meramente ripetitivi" si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente, perché elementari.


Sempre al fine di chiarire la correttezza dei contratti a progetto, vengono indicate una serie di figure, a titolo esemplificativo e non esaustivo, difficilmente riconducibili a collaborazioni genuine. Tra esse:


• addetti alla consegna di giornali, riviste, etc.,
• addetti alle agenzie ippiche,
• addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori,
• baristi e camerieri,
• commessi e addetti alle vendite,
• custodi e portieri,
• estetiste e parrucchieri,
• facchini,
• istruttori di autoscuola,
• letturisti di contatori,
• magazzinieri,
• manutentori, muratori,
• piloti e assistenti di volo,
• prestatori di manodopera nel settore agricolo,
• addetti alle attività di segreteria e terminalisti,
• addetti alla somministrazione di cibi o bevande,
• addetti ai servizi in bound nei call center.

 

Per quanto attiene al compenso, riprendendo la previsione della Legge 92/2012 viene evidenziato che il compenso minimo del collaboratore a progetto dovrà essere individuato dalla contrattazione collettiva, analogamente a quanto viene fatto per i rapporti di lavoro subordinato. In assenza di contrattazione collettiva, il Ministero attribuisce al singolo committente l'onere di garantire al collaboratore un compenso non inferiore ai minimi tabellari previsti per figure professionali di analoga competenza ed esperienza dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento.


Viene, altresì, precisato che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni abroga implicitamente la previsione in materia di compenso dei collaboratori, contenuta nell'art. 1, co. 772, Legge n. 296/2006.


In relazione ai profili sanzionatori, la Circolare chiarisce che in caso di assenza dei requisiti sopra indicati il contratto si considera come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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