La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dal 1° al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento (i termini valgono anche per gli anni bisestili). Nel 2021 il termine viene prorogato al 1 marzo 2021 (termine prorogato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 7/2000).
Si precisa che in presenza di più istanze, esse vanno inviate con pec separate.
Con la legge regionale n. 3/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2018, viene modificato l'art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l'accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento.
In relazione al punto 2) dell’allegato d) si precisa che è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio a realizzare l'intervento (nulla osta).
La modifica si applica anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge.
BENEFICIARI
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Tutti i dettagli del bando e la modulistica sul sito della Regione al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47/