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Contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese

La domanda di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile dal 1° al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento (i termini valgono anche per gli anni bisestili). Nel 2021 il termine viene prorogato al 1 marzo 2021 (termine prorogato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 7/2000).


Si precisa che in presenza di più istanze, esse vanno inviate con pec separate.


Con la legge regionale n. 3/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2018, viene modificato l'art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l'accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento.
In relazione al punto 2) dell’allegato d) si precisa che è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio a realizzare l'intervento (nulla osta).
La modifica si applica anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge.


BENEFICIARI

  • a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
  • b) le grandi imprese.

 

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  • a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  • b) spese relative ad analisi di laboratorio
  • c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

  • a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
  • b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
  • c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro

 

Tutti i dettagli del bando e la modulistica sul sito della Regione al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47/ 

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