Riferimenti
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 , art. 84 e successive modificazioni
Regolamento approvato con DPReg. n. 073/Pres. del 22/04/2014 pubblicato sul BUR n. 19 del 07/05/2014 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l’acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
Beneficiari
Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio regionale, il cui reddito complessivo per nucleo familiare è inferiore a Euro 60.000,00 e che abbiano acquistato in proprietà o in comproprietà un’autovettura Euro 5/6 (con emissioni di CO2 dichiarate pari o inferiori a 120 g/km) rottamando contestualmente un autoveicolo Euro 0/2 avente almeno dieci anni di vita.
Ai fini del Regolamento si intende per:
Aree di applicazione
Regione Friuli Venezia Giulia
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili le spese di acquisto dell’autovettura rispondente a tutte le seguenti caratteristiche:
a) autovettura nuova di fabbrica e di prima immatricolazione;
b) destinato a uso proprio;
c) con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO2;
d) immatricolata come “Euro 5” o “Euro 6”;
e) con contestuale rottamazione (radiazione per demolizione) di un’autovettura di proprietà o comproprietà, Euro 0, Euro 1 o Euro 2, uso proprio, immatricolata da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda
Agevolazioni
Il contributo a parziale copertura della spesa è pari a 1.000,00 euro.
Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario e della medesima autovettura.
In caso di comproprietà, se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i comproprietari del veicolo acquistato.
I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’autoveicolo Euro 5/6, come risultante dalla documentazione di cui all’articolo 5, comma 5 del Regolamento con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.
Termini
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 3 giugno 2014 al giorno 20 gennaio 2015 alla Camera di Commercio sul cui territorio vi è la residenza alla data di presentazione della domanda
Modalità di presentazione delle domande e concessione degli incentivi
La domanda in bollo (apposto sul cartaceo o F23 nel caso di invio tramite PEC) deve essere presentata esclusivamente:
a) a mano presso l’ufficio camerale competente per territorio: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal l’ente camerale;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all’ente camerale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione;
c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC indicato nell’avviso di cui al comma 2 dell’art. 5 del Regolamento: in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l’attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; la domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell’art. 5 comma 6, 7 e 8 del Regolamento.
Procedure
Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del pertinente riparto provinciale.
A seguito dell’istruttoria l’incentivo è concesso dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale.
La liquidazione dell’incentivo concesso è effettuata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli Euro 5/6 con minori emissioni dichiarate g/kmCO2. In caso di pari emissioni dichiarate g/km CO2, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli con minore potenza espressa in chilowatt o cavalli vapore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda che contempla il reddito complessivo per nucleo familiare minore.
I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza: