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Contributo a fondo perduto - Compensazione - Istituzione codici tributo

Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto spettante ai contribuenti che hanno scelto tale modalità di fruizione in luogo dell’accredito diretto sul conto corrente.


Come noto, il decreto “Sostegni” (decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.


Circa le modalità di fruizione, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo scorso ha previsto che l’Amministrazione finanziaria possa erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Quest’ultima forma di erogazione può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.


Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, la risoluzione n. 24/E ha istituito il seguente codice tributo:

  • 6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.


Il credito deve essere indicato nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.


Contestualmente, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • 8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.


Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

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