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Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Guida operativa

Con il Provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione – che si allegano per opportuna conoscenza - per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegno”.


Come noto, il decreto “Sostegno” (Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021), all’art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.


Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.


Non possono beneficiare del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 marzo 2021);
  • i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente alla predetta data (23 marzo 2021);
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

 

Il contributo invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.


L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

 

Il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è invece, di 150mila euro.


Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.


Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei predetti requisiti sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti.


Tanto premesso, con il presente provvedimento vengono approvati il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto.


Quale ausilio per i beneficiari del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un’apposita Guida Operativa “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (che si allega per opportuna conoscenza) contestualmente ai predetti modello di istanza e istruzioni di compilazione.


La Guida - consultabile nel sito dell’Agenzia nell’area tematica “Contributi a fondo perduto” e nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”, - spiega con linguaggio semplice la disposizione normativa, le regole operative fissate dal provvedimento e le funzionalità per l’invio dell’istanza. Inoltre, fornisce importanti suggerimenti e indicazioni volti a prevenire errori e rimediare autonomamente ad eventuali inconvenienti.


Modalità e termini di trasmissione dell’istanza.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.


Le richieste andranno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediario, avvalendosi:

  • della piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet;
  • di un software per la compilazione (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) e del canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

In caso di errore, secondo quanto indicato nel provvedimento, è possibile presentare una nuova istanza, sempre nel periodo 30 marzo 2021 - 28 maggio 2021, nonché una rinuncia al modello precedentemente trasmesso da intendersi come rinuncia totale al contributo.


Contenuto informativo dell’istanza.
Il modello approvato con il provvedimento in oggetto si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all’Iban per l’accredito sul conto corrente.


Erogazione del contributo e attività di controllo.
Il Provvedimento precisa che l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

 

Quest’ultima forma di erogazione, introdotta con il decreto “Sostegno”, può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.


Con riferimento ai controlli delle istanze da parte dell’Agenzia, il provvedimento distingue una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico e una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.


Ogni fase può essere monitorata dal contribuente nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto - Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In caso di beneficio non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme, irrogando le relative sanzioni e interessi.


Infine, il Provvedimento fornisce le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito, demandando ad un’apposita risoluzione l’istituzione dei codici tributo da indicare nel modello F24.

 

Su Documenti la Guida Operativa, il modello di istanza, le istruzioni di compilazione e le slide della videoconferenza AdE del 24.3.2021

AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2021

Con il Provvedimento del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene sul citato Provvedimento, nella parte riguardante la determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Nello specifico, viene chiarito che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Per quanto concerne la quantificazione del contributo, per i soggetti in questione la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

 

Conseguentemente alla nuova interpretazione sulla determinazione del contributo in parola, con il Provvedimento in esame vengono, altresì, adeguate le istruzioni al modello (che si allegano per opportuna conoscenza), mentre rimangono valide le specifiche tecniche già approvate con il precedente Provvedimento del 23 marzo 2021.

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