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Contribuzione utile alla non riduzione della pensione anticipata: chiarimenti Inps

Com'è noto, la legge 14/2012 ha previsto che la riduzione dell'importo della pensione anticipata nel regime misto per i soggetti di età inferiore a 62 anni, già prevista dalla legge 214/2011, non si applica nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo per la predetta pensione anticipata entro il 31.12.2017, qualora l'anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro.

 

La materia è stata successivamente modificata per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge 125/2013 e di quanto inoltre stabilito dalla legge 147/2013 (legge finanziaria 2014).

 

Pertanto, ai fini della definizione di "prestazione effettiva di lavoro", vengono attualmente considerati utili i periodi di:

 

  • astensione obbligatoria per maternità;
  • assolvimento degli obblighi di leva;
  • infortunio;
  • malattia;
  • cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti (legge 125/2013);
  • congedi di maternità e paternità (legge 125/2013);
  • i tre giorni di permesso mensile di cui alla legge 104/92, frazionabili anche in ore, fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori, anche adottivi o affidatari, dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità (legge 147/2013);
  • i periodi di prolungamento del congedo parentale di cui al D. Lgs. 151/2001, fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino (legge 147/2013);
  • ferie (nota interpretativa Presidenza Consiglio Ministri del 25.11.2013).

 

E' inoltre considerata, ai fini della prestazione effettiva di lavoro, anche la contribuzione da riscatto ex lege 1338/62 finalizzata alla costituzione di rendita vitalizia.

 

Decorrenze

Le disposizioni introdotte dalla legge 125/2013, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano i propri effetti, a partire dal 1° novembre 2013, sulle pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.
Le disposizioni di cui alla legge 147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, producono invece i propri effetti, a decorrere dal 1° febbraio 2014, sulle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.

 

Riesame

 

Alla luce delle nuove disposizioni, i soggetti interessati che abbiano subito la riduzione del trattamento pensionistico, possono presentare istanza all'Inps per la rideterminazione dello stesso.

I relativi arretrati, maturati a decorrere dalle date di cui sopra, saranno posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria, purché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, circostanza per la quale i ratei di pensione sarebbero invece dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato della sentenza stessa.

 

Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.


Al riguardo, l'Inps precisa che sono considerate tali anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l'annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.

Anche i titolari di pensioni ai superstiti, liquidate con penalizzazione, possono presentare domanda di riesame qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

 

Rif.: 

Messaggio INPS n. 5280 dell'11.6.2014
Legge 214/2011 di conv. del D.L.201/2011, art. 24, comma 10
Legge 24.2.2012, n. 14
Legge 30-10.2013 n. 125
Legge 147 del 27.12.2013

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