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News

Contribuzioni INPS – Aggiornamenti anno 2013

Evidenziamo, di seguito,  le variazioni intervenute, per l’anno 2013, in materia di contribuzione previdenziale nonché di misure a sostegno  dell’occupazione, sulla scorta delle istruzioni operative emanate dall’INPS. 

Al fine di fornire un utile strumento di consultazione, pubblichiamo, inoltre, in allegato le tabelle aggiornate delle aliquote contributive in vigore per i nostri settori dal 1° gennaio 2013, per la lettura delle quali è, comunque, indispensabile tener conto anche delle relative note esplicative.

 

Aliquote Lavoratori dipendenti
Com’è noto, a decorrere dall’1.1.2007, l’aliquota contributiva a carico della generalità dei lavoratori dipendenti  ha subito un incremento di 0,30 punti percentuali ed è, pertanto, passata dall’ 8,89 al 9,19%. Poiché non sono intervenute ulteriori variazioni,  l’aliquota complessiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (IVS) resta attualmente pari al 33%.

Per quanto riguarda l’aumento biennale dello 0,50% introdotto dalla legge 30/1997 per i datori di lavoro che, alla data dell’1.1.1996, non avevano potuto operare il trasferimento al Fondo pensioni  lavoratori dipendenti dell’aliquota complessiva di 4,43 punti percentuali prelevata dalle gestioni TBC, MATERNITA’ E CUAF, si sottolinea che la  variazione, per  l’anno 2013, interviene per i soli settori che non hanno ancora operato l’intero trasferimento della predetta aliquota.

 

Organizzazioni sindacali
Per tali datori di lavoro, esonerati dalla contribuzione CUAF, l’aliquota IVS ha subito nell’anno 2011 l’incremento parziale dello 0,22%. In tal modo, è stata già  raggiunta l’aliquota complessiva del 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore) e non saranno necessari ulteriori adeguamenti.
Dall’1.1.2013, per i soli dipendenti con qualifica di dirigente scatta un ulteriore parziale adeguamento dello 0,29% a carico del datore di lavoro, per il raggiungimento dell’aliquota definitiva del 33%.

 

Contribuzione cigs e mobilità
La legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha disposto, dal 1° gennaio 2013, la messa a regime dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Di conseguenza,  le aziende interessate dovranno versare in via ordinaria la relativa contribuzione (per la cigs 0,90% complessive di cui 0,30% a carico lavoratore;  per la mobilità 0,30% solo a carico datore).
Al riguardo, si ricorda che, ai fini della verifica del  requisito occupazionale, l’Istituto, già dal 2010,  opera  sulla base dei criteri ministeriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista), anche con riguardo alle imprese commerciali con più di duecento dipendenti.

 

Compensazioni TFR  
Com’è noto, fra le misure compensative a favore dei datori di lavoro che trasferiscono il TFR maturando alle forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di tesoreria Inps (aziende con più di 49 addetti), è previsto l’esonero dal versamento di quote di contribuzione dovute alla Gestione prestazioni temporanee.
Nel precisare che l’aliquota di esonero aggiuntiva,  per l’anno 2013 e per ciascun lavoratore,  è pari allo 0,27%, sottolineiamo che nulla è innovato riguardo ai criteri operativi relativi a tale agevolazione.

 

Mancata proroga iscrizione liste mobilità lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti
La possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di aziende che occupino anche meno di 15 dipendenti non è stata prorogata per l’anno 2013. Pertanto, per il predetto periodo, non sarà possibile usufruire delle relative agevolazioni contributive, secondo l’Istituto, neanche per iscrizioni nelle predette liste già avvenute a partire dall’1.1.2013.
Per quanto riguarda le agevolazioni afferenti iscrizioni nelle liste di mobilità per tali fattispecie avvenute nel 2012, facciamo riserva di tornare successivamente sull’argomento in quanto abbiamo aperto un confronto, attraverso Rete Imprese Italia,  con il Ministero del Lavoro per pervenire ad una salvaguardia di tali situazioni.

Resta, comunque, ferma la possibilità di iscrizione nelle predette liste con le relative agevolazioni contributive per i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo.

 

Incentivi per l’assunzione di over 50 e donne

La legge 92/2012 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, un nuovo incentivo per l’assunzione di soggetti ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi e di donne di qualsiasi età che si trovino in particolari condizioni. L’incentivo è comunque subordinato alle disposizioni attuative che dovranno essere emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contributo di solidarietà a carico degli iscritti agli ex Fondi confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps
Anche per l’anno 2013 e fino al 2017, continua a trovare applicazione il contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle seguenti gestioni previdenziali a squilibrio finanziario confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps:
• Ex Fondo trasporti
• Ex Fondo elettrici
• Ex Fondo telefonici
• Ex Inpdai.

La predetta contribuzione è determinata, per i pensionati, con riferimento al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione di cui alla legge 335/95 ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto a quelli previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, mentre, per gli iscritti con anzianità contributiva pari o superiore a 5 anni al 31.12.1995, sarà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

 


Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere
La legge di stabilità 2013, oltre ad implementare lo stanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga ha altresì previsto, per l’anno in corso,  la possibilità di applicazione dei seguenti interventi in materia di ammortizzatori sociali:
- proroga della disposizione di aumento dal 60% all’80% dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge 863/1984 (stanziamento 60 milioni di euro);
- proroga della possibilità di utilizzo, per i datori di lavoro non rientranti nella cigs, dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge 236/93 (stanziamento 35 milioni di euro);
- proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività di cui alla legge 291/2004.
Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello

Com’è noto, la legge 92/2012 ha reso permanente la possibilità di usufruire di uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, con una dotazione delle risorse, per il 2013, pari a 500 milioni di euro.
Tale disposizione sarà resa operativa, secondo la prassi usuale,  dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.

  

Rif.:Circ. Inps n. 13 del 28.1.2013
      Legge 92/2012
      Legge 221/2012
      Legge 228/2012
      Com. n.34 Direzione Centrale politiche del lavoro e welfare del 28.6.2012

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