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Convertito in Legge il "Decreto Milleproroghe.

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. 5 per mille Onlus (art. 9, comma 6)

L’articolo 9, al comma 6, reca disposizioni in merito alla ripartizione del 5 per mille per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano, fino al 31 dicembre 2022, ad essere destinatarie della suddetta quota con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

A decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la ripartizione del 5 per mille per le Onlus avverrà, invece, secondo le disposizioni recate dalla “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Viene, inoltre, precisato che le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato DPCM 23 luglio 2020, entro il 31 ottobre 2022.

2. Tassazione degli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore giochi olimpici 2026 (art. 14, comma 3)

Con riferimento alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore per lo svolgimento dei “Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026”, si dispone che questi concorrano alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 60% del loro ammontare, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (anziché 31 dicembre 2023). Viene, inoltre, soppressa la previsione secondo cui, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, i suddetti redditi avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Pertanto, dal combinato disposto delle citate disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i succitati redditi da lavoro dipendente e assimilati, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, saranno tassati per l’intero importo.

3. Proroga del processo telematico tributario (art. 16, comma 3)

L’articolo 16, al comma 3, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, le disposizioni contenute nell’articolo 27, comma 1, primo periodo del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in merito al processo telematico tributario.

Come noto, ai sensi del predetto articolo 27, a causa della situazione emergenziale da Covid-19, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI

1. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)

A seguito della adozione Comunicazione C8442 del 18 novembre 2021 con cui la Commissione Europea ha prolungato al 30 giugno 2022 i termini di vigenza del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19 viene prorogata al 30 giugno 2022 la scadenza del Regime quadro della disciplina degli aiuti, di cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, è prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità prevista e disciplinata dallo stesso Temporary Framework, di convertire misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, fermo il rispetto, per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi, delle condizioni previste dall’art. 60-bis del decreto legge 34 del 2020.

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020, all’annualità 2021 e ora – a seguito di una modifica dell’articolo 61 - all’annualità 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e WELFARE

1. Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore (art. 9, comma 1)

Viene prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - il termine entro il quale le Società di Mutuo Soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il loro patrimonio, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, delle Legge 15 aprile 1886 n. 3818 (ai sensi del quale - si ricorda - in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio viene devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59).

2. Proroga dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti pubblici (art. 9, commi 3 e 4)

Il comma 3 estende, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs n.165/2001, i periodi di competenza contributiva cui, per effetto del comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano gli ordinari termini di prescrizione decennali o quinquennali previsti dall’articolo 3, comma 9, della medesima legge. In forza di tale previsione, quindi, i termini di prescrizione non si applicano - fino al 31 dicembre 2022 - agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti, per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2015 originariamente previsto). Viene poi inserito nell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il comma 10-ter, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di dichiarare ed adempiere fino al 31 dicembre 2022, in deroga ai termini di prescrizione, anche agli obblighi contributivi ed assistenziali dovuti alla Gestione Separata INPS e relativi ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. A tali versamenti non si applicano (comma 4) le sanzioni civili per mancato o ritardato versamento o per evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, comma 5)

In tema di ammortizzatori sociali, l’articolo 9, comma 5 modifica l’articolo 28, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n.148 del 2015, sopprimendo l’inciso “in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti” laddove si prevede che nei fondi di solidarietà bilaterali l'aliquota di finanziamento stabilita sia almeno pari a quella prevista per il fondo di integrazione salariale (cd. FIS).

Pertanto, la costituzione di fondi di solidarietà di settore non potrà prevedere aliquote di finanziamento inferiori a quelle previste per il FIS.

4. Potenziamento delle risorse umane dell’INAIL (art. 9, comma 7)

Vengono prorogate, fino al 31 marzo 2022, le disposizioni che consentono all’INAIL di avvalersi di un contingente ulteriore di medici ed infermieri (rispettivamente per 200 e 100 unità) conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Fondo nuove competenze (art. 9, comma 8)

Viene estesa all’anno 2022 la possibilità, prevista dal comma 1 dell’articolo 88 del D.L. n. 34 del 2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l’orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga di termini in materia di etichettatura degli imballaggi (art. 11, commi 1 e 2)

Viene modificata la disciplina sull’etichettatura degli imballaggi di cui all’articolo 219, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), proroga al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) ai sensi del quale “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

La lettera b) del medesimo comma 1 stabilisce che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 (in luogo del previgente 1° gennaio 2022) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il comma 2 dell’articolo 11 stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il Ministero della transizione ecologica dovrà adottare, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 del citato articolo 219 del TUA.

2. Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 11, comma 3)

Il termine per l’erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto Legislativo 9 giugno 2020, n.47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.

3. Disposizioni in materia di contratti di approvvigionamento all’estero di energia elettrica (art. 11, comma 4)

Il comma 4 dell’articolo 11 in esame proroga al 31 dicembre 2026 il temine - inizialmente fissato al 31 dicembre 2021 – entro il quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas deve adottare le misure volte a consentire l’esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all’estero di energia elettrica (interconnector) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

4. Sorveglianza radiometrica (art. 11, comma 5)

Viene prorogato di sessanta giorni il termine ultimo – ad oggi fissato al 31 dicembre 2021 - di operatività della disciplina transitoria, di cui all’art. 72, comma 4, del d.lgs 31 luglio 2020 n. 101 (Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti) relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Proroga in materia di turismo (art. 12)

La disposizioni in commento al comma 1 proroga, al 30 giugno 2022, la durata della copertura assicurativa stipulata dalle regioni con polizze relative all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da questi ultimi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. La misura – si ricorda - era stata introdotta dall’articolo 43-ter, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Al comma 2 si prevede che l’ente termale che ha ricevuto in pagamento il buono per l'acquisto di servizi termali - emesso in base alle disposizioni dell’articolo 29-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - possa richiedere il rimborso del relativo valore, a valere sul Fondo istituito presso il MISE, non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali, previa emissione della relativa fattura.

2. Proroga di termini in materia di cultura (art. 7)

L’articolo 7, al comma 1, dispone la proroga di 2 anni, quindi fino al 2023, della possibilità, per l'ufficio del Soprintendente speciale per la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di avvalersi - come previsto all’articolo 15-bis, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 - di un’apposita Segreteria tecnica di progettazione.

Vengono conseguentemente allineate al 2023, come prevede il comma 2, le disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura contenute nell’articolo 18, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Al comma 4 viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine – previsto dall’articolo 11- bis, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90 - per il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

1. Ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli (art. 10, comma 1)

La disposizione in commento, modificando l’articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità, anche, per gli Ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (DM 19 maggio 2017), di effettuare i controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli.

2. Ristori imprese filiera ferroviaria (art. 10, comma 2)

Per l’assegnazione dei 5 milioni di euro annui, stanziati dal 2022 al 2034, dall’art. 1, comma 671 della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178), per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO) a seguito degli effetti economici subìti a causa della pandemia, vengono fissati:

· al 15 marzo 2022, il termine, previsto dalla richiamata norma, per l’emanazione del decreto interministeriale, che stabilirà le modalità di rendicontazione, da parte delle imprese, degli effetti subiti a causa della pandemia;
· al 30 aprile 2022, il conseguente termine previsto per la rendicontazione, da parte delle imprese;
· al 30 giugno 2022, il termine per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
4. Ristori imprese ferroviarie (art. 10, comma 3)

Ai fini dell’assegnazione dei 30 milioni di euro annui, stanziati dal 2022 al 2034, dall’art. 1, comma 675 della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n.178), per sostenere le imprese di trasporto ferroviario passeggeri e merci, non soggette a oneri di servizio pubblico, a seguito degli effetti economici subìti a causa della pandemia, vengono fissati:

· al 30 gennaio 2022, il termine, previsto dalla richiamata norma (art.1, comma 676), per la rendicontazione, da parte delle imprese, degli effetti subìti a causa della pandemia;
· al 31 marzo 2022, il termine per l’adozione del decreto ministeriale (art. 1, comma 677) per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

 


ALTRE DISPOSIZIONI

1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)

L’articolo 3, comma 1 prevede l’applicabilità della normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all’articolo 106 del decreto “Cura Italia” (decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27), alle assemblee societarie tenute entro il 31 luglio 2022 (in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2021).

Sino a tale data continueranno, quindi, ad applicarsi le seguenti disposizioni:

- con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;

- le srl, in aggiunta, possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4 del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

- le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, anche in deroga allo statuto e prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. Medesima facoltà è estesa anche alle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 106, le suddette disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni.

2. Incremento importo anticipazione appalti (art. 3, comma 4)

Viene prorogata la possibilità di incrementare, per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2022, l’anticipazione del prezzo da riconoscere all’appaltatore sul valore del contratto di appalto, prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016), dal 20% attualmente previsto al 30%, compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 207, comma 1 del decreto legge n.34/2020.

3. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale e amministrativa (art. 16)

Continueranno ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, le disposizioni in materia di processo civile e penale previste dall’articolo 221, commi da 3 a 10 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) nonché dall’articolo 23, commi 2, 4, da 6 a 9-bis e 10, dall’articolo 23-bis, commi da 1 a 4 e 7 e dall’articolo 24 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137), dirette a potenziare il processo telematico civile e penale e a consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto. In particolare per quanto riguarda il procedimento giurisdizionale civile: deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e documento; pagamento telematico del contributo unificato; possibilità che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano svolte mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti; modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d’ufficio, in luogo dell’udienza pubblica.

Viene, inoltre, differito al 31 marzo 2022 il termine dell’articolo 7-bis, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, relativo alla possibilità per i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i Presidenti dei TAR di autorizzare, con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause del processo amministrativo, in caso di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia.

 

Scarica su documenti il testo integrale del Decreto Milleproroghe 2022.

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