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Covid-19. Contributi sospesi - proroga termine versamento

Come noto, il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 97) ha disciplinato le modalità di ripresa dei versamenti sospesi per effetto dei vari decreti emanati in conseguenza della crisi epidemiologica da Covid-19, fissando i seguenti termini di pagamento:

  • 16 settembre 2020, per il versamento in un’unica soluzione o per il versamento della prima di quattro rate mensili di pari importo relative al 50% dei contributi e premi sospesi;
  • 16 gennaio 2021, per il versamento della prima di massimo ventiquattro rate mensili di pari importo inerenti al restante 50% delle somme sospese.

 

Con riferimento a quest’ultima scadenza, in considerazione della situazione emergenziale, l’Inps ha comunicato la proroga dal 16 al 31 gennaio 2021 del termine per il versamento della prima rata relativa al restante 50% delle somme dovute a titolo di contributi sospesi per effetto delle misure restrittive.

 

Aggiornamento 15.01.2021

L’Inps ha fornito le istruzioni operative per il pagamento della seconda parte delle somme dovute, come disciplinato dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 97).

Al riguardo, si ricorda che il termine per la ripresa dei versamenti delle somme in argomento è stato differito dal 16.1.2021 al 31.1.2021 (Com. n. 4, prot. 0000176, del 14.1.2021) e, pertanto, il pagamento del restante 50 per cento dei contributi sospesi potrà avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 31.1.2021;
  • tramite rateizzazione, per un massimo di 24 rate mensili di pari importo - non inferiore a 50 euro - con pagamento della prima rata entro il 31.1.2021.

 

Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il pagamento sull’importo residuo degli interessi legali, con decorrenza 16.9.2020.

 

In assenza di regolarizzazione del debito residuo, il credito viene trasferito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

 

Fonte Confcommercio

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