Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l’anno 2021.
La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1098 e 1099, legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato i termini per l’utilizzabilità e la cedibilità del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 “rilancio”.
Il credito di imposta diventa utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 anziché per tutto l’anno 2021. I soggetti beneficiari del credito d’imposta potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.
L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
BENEFICIARI
Si precisa che tra i possibili beneficiari del credito rientrano:
- gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari,
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa,
- le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e per questi ultimi, si ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
MODALITA' PRESENTAZIONE
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere presentato all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
SPESE OGGETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA
Rientrano nei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio (art. 120 e 125):
- le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ovvero spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125),
- le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, ovvero spese per interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120).
Scarica su documenti:
Circolare Agenzia delle Entrate del 10.07.2020 n. 20
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.07.2020 n. 259854
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08.01.2021