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Credito d’imposta sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro.

Con un provvedimento del 10 luglio pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
In entrambe le ipotesi il contribuente, per poter fruire dei crediti d’imposta, deve presentare una “comunicazione” telematica (in proprio o tramite intermediario) nei seguenti intervalli temporali:

 

  • CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (presentazione comunicazione dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021).
  • CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (presentazione comunicazione dal 20 luglio 2020 al 07 settembre 2020).

Ricordiamo brevemente le due tipologie di credito d’imposta:

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Per alcune tipologie di imprese meglio identificate in relazione al codice ATECO di cui all’allegato è ammesso il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

1. interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure per contenere la diffusione del virus, inclusi quelli edili necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza

2. investimenti in attività innovative, inclusi lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie a svolgere l’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti. 

  • Le spese relative devono essere state “sostenute” nel 2020.
  • La misura del credito concesso è pari al 60 % di dette spese con un massimo di € 80 mila.
  • Il credito può essere fruito solo in compensazione dal giorno successivo alla corretta ricezione da parte di ADE della comunicazione e comunque non prima del 01/01/2021.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
In linea generale per tutte le imprese ed i professionisti le spese relative a:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al numero 2), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.  

  • Le spese relative devono essere state “sostenute”.
  • La misura del credito d’imposta è pari al 60 % di dette spese con il massimo di € 60 mila.

 

ATTENZIONE: la norma contiene un limite di spesa generale pari a 200 milioni di Euro. Questo significa che una volta presentate le domande entro il 7 settembre vi sarà una sorta di riparto dei 200 milioni sulla base delle domande ricevute per cui la percentuale del 60 % della spesa potrebbe venire ridotta.

 

Il credito può essere fruito solo in compensazione dal giorno successivo a quello in cui l’ADE pubblicherà il provvedimento in cui ridetermina il credito d’imposta sulla base delle domande presentate.

 

Nella sezione documenti comunicazioni Agenzia Delle Entrate con codici ATECO.

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