Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (autonomo e dipendente):
Questo vale per i trattamenti erogati dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e da gestioni sostitutive, esclusive o esonerative.
L’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).
Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.
In sede di compilazione online dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:
Le trattenute lavorative
La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione.
Viene, invece, effettuata dall’ente previdenziale sulla pensione nei casi di:
La cumulabilità tra pensione e lavoro offre opportunità, ma anche responsabilità. Conoscere le regole è fondamentale per evitare errori e sanzioni.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per fornirti la consulenza e l’assistenza necessarie per tutte le prestazioni di natura previdenziale
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