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Da lunedì 15 marzo il Friuli Venezia Giulia sarà in zona rossa

Con la nuova ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì 15 marzo il Friuli Venezia Giulia passerà in zona rossa per quindici giorni. 

Riportiamo di seguito le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021 pe la ZONA ROSSA:

 

SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. NECESSARIA L'AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA

  • Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale;
  • L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22 e l’accesso al locale deve essere limitato al tempo necessario alla scelta, pagamento e ritiro dell’ordine, evitando gli assembramenti e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La consegna a domicilio sempre consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  • i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate nel codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) possono effettuare l'asporto ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18.00 (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it  ), sempre consentita invece la consegna a domicilio;
  • per quanto concerne le modalità di svolgimento attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, rimane in vigore la direttiva del Ministero dell’Interno del 22.01.2021, che consente in “area arancione” e in “area rossa” lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande – CLICCA QUI per tutti i dettagli 
  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

 

MUSEI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
  • Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • Impianti sciistici chiusi;
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELL'ALLEGATO 23 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELL'ALLEGATO 24 - SERVIZI ALLA PERSONA
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse

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